Riversamento spontaneo credito d'imposta Ricerca e Sviluppo: nuovo modello

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Riversamento spontaneo credito d'imposta Ricerca e Sviluppo: nuovo modello

L’Agenzia delle Entrate rende noto il nuovo modello per il riversamento spontaneo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo dopo le modifiche intervenute ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Ma torniamo alle origini della questione riguardante il riversamento in parola.

Riversamento spontaneo di crediti d’imposta R&S

Con l'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021 è stato disposto il riversamento spontaneo del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzato in compensazione, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 145/2013

La regolarizzazione:

  • elimina il pagamento di sanzioni ed interessi;
  • interessa i soggetti che hanno maturato crediti d’imposta negli esercizi 2015-2019 e utilizzati in compensazione fino al 22 ottobre 2021.

In dettaglio, attraverso la procedura suddetta è consentito sanare:

  • il calcolo di crediti su attività in tutto o in parte non rientranti tra quelle di ricerca e sviluppo anche se effettivamente svolte;
  • errori nell’applicazione del comma 1-bis dell’articolo 3 del DL 145/2013 in modo non conforme;
  • eventuali errori nella quantificazione delle spese ammissibili o nel rispetto dei criteri di pertinenza e congruità;
  • errori di calcolo della media storica di riferimento per gli anni 2012-2013-2014.

NOTA BENE: La regolarizzazione non può essere usata per sanare crediti derivanti da condotte fraudolente, quali quelle simulate o per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22 ottobre 2021.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 188987 del 1° giugno 2022 è stato approvato il modello, accompagnato dalle istruzioni, per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo per i soggetti che hanno indebitamente fruito in compensazione del beneficio relativo al quinquennio 2015-2019 alla data del 22 ottobre 2021.

Oltre al caso di condotte fraudolente, non è possibile beneficiare del riversamento spontaneo quando si è in presenza di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

Procedura di riversamento spontaneo: nuovo termine e nuovo modello

Novità sono arrivate con il Decreto Fiscale collegato – Dl n. 145/2023 – che ha spostato il termine per presentare l’istanza all’Agenzia delle Entrate in origine prevista per il 30 novembre 2023.

L’articolo 5 del Dl n. 145/2023 dispone che i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, in base alle modalità che saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Tale atto – n. 169262 - è stato pubblicato il 29 marzo 2024 e:

  • indica le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti “ricerca e sviluppo” indebitamente utilizzati;
  • specifica i nuovi termini di accesso,
  • approva il nuovo modello di domanda,
  • aggiorna le relative specifiche tecniche.

Vediamo, dunque, come si presenta il nuovo calendario.

Il 30 luglio 2024 rappresenta il termine per la presentazione della domanda di accesso alla procedura e la revoca per l’istanza precedentemente inviata – possibile solo se non sia stato effettuato alcun versamento - deve arrivare entro il 30 giugno 2024.

A tal proposito nel nuovo modello approvato con provvedimento prot. 169262/2024 è presente la casella “Revoca Istanza” che consente al contribuente di annullare l’istanza già trasmessa. Anche a seguito di revoca, è possibile trasmettere una nuova istanza di accesso alla procedura di riversamento entro il 30 luglio 2024.

I versamenti da effettuare per la regolarizzazione devono rispettare i seguenti termini:

  • 16 dicembre 2024 per il versamento in unica soluzione o per il versamento della prima rata,
  • 16 dicembre 2025 per il versamento della seconda rata,
  • 16 dicembre 2026 per il versamento della terza ed ultima rata.

Per quanto attiene l’invio del nuovo modello, deve avvenire esclusivamente per via telematica entro il 30 luglio 2024, direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite un intermediario abilitato.

Se si provvede direttamente, il contribuente dovrà conservare la richiesta di accesso alla procedura e stamparla su modello cartaceo conforme a quello approvato.

NOTA BENE: Il servizio dell’Agenzia restituisce, immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file. In seguito, invia un’altra comunicazione contenente l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione dell’istanza.

Come detto, viene diffuso un nuovo modello da utilizzare per il riversamento in parola che sostituisce quello del provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022.

Infine, l’Agenzia delle Entrate informa che sono state aggiornate le specifiche tecniche ed i software di compilazione per la trasmissione telematica dell'istanza.

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