Robin tax, la declaratoria di incostituzionalità alimenta dubbi applicativi

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La declaratoria di incostituzionalità dell’addizionale Ires del 6,5% (sentenza 11 febbraio 2015, n. 10) per le imprese di grandi dimensioni che operano nel settore petrolifero ed energetico, sta sollevando non pochi dubbi di ordine pratico proprio in vista dell’imminente approvazione dei bilanci 2014.

La cosiddetta Robin tax è stata introdotta a carico delle suddette imprese, con ricavi superiori a 3 milioni di euro e un reddito imponibile sopra i 300 mila euro, dal Dl n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008.

Il maggiore dubbio degli operatori – alla luce della recente dichiarazione di incostituzionalità del prelievo, che comunque fa salvi i rapporti pregressi – è se pagare o meno il saldo della Robin tax per il 2014. Ciò in virtù del fatto che la declaratoria di incostituzionalità ha effetto solo a partire dal 12 febbraio 2015, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in “Gazzetta Ufficiale”.

Assonime con la circolare n. 5/2015 è intervenuta al fine di illustrare le relative soluzioni interpretative prospettate dagli operatori, auspicando, al contempo, un immediato intervento chiarificatore da parte dei competenti organi, che sono appunto chiamati ad individuare l’esatto momento a decorrere dal quale cessano gli effetti della suddetta addizionale.

Efficacia temporale della sentenza

L’individuazione del preciso momento dal quale cessano gli effetti della Robin tax sta alimentando molte perplessità proprio in vista della prossima stagione dei bilanci; difficoltà non solo di ordine fiscale – relative cioè all’individuazione del momento a decorrere dal quale la Robin Hood Tax non produce più alcun effetto - ma anche di natura civilistica, ossia concernenti la rilevazione della fiscalità differita.

Assonime ripropone le tre diverse soluzioni operative prospettate dagli operatori.

La prima prevede che non si rende dovuto il versamento a saldo della Robin tax per l’anno 2014.
La seconda contempla il versamento del saldo relativo al 2014, dal momento che “si tratta di un onere relativo a un periodo d'imposta per il quale l'obbligazione tributaria risulta specificatasi nel presupposto e nel quantum”. La declaratoria di incostituzionalità, dunque, non ha effetto in ordine agli adempimenti relativi ai periodi d’imposta chiusi prima del 12 febbraio 2015.
La terza prevede che l’addizionale si rende dovuta in relazione ai periodi d’imposta per i quali, al 12 febbraio 2015, ricorrono i relativi presupposti applicativi.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 - Gas, i conti in tilt - Stroppa

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