Rottamazione-quater: pagamento dell'ottava rata

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Rottamazione-quater: pagamento dell'ottava rata

I contribuenti che stanno rispettando regolarmente il piano di pagamento previsto dalla Rottamazione-quater devono ricordare che il versamento dell’ottava rata va effettuato entro il 31 maggio 2025. Tuttavia, grazie ai giorni di tolleranza previsti dalla normativa e le festività, il pagamento sarà considerato valido se effettuato entro il 9 giugno 2025.

Rottamazione-quater

L’articolo 1, commi dal 231 al 252, della Legge n. 197 del 2022 ha introdotto una nuova forma di agevolazione fiscale nota come "Rottamazione-quater", rivolta ai carichi trasmessi all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

Questa misura consente ai contribuenti di chiudere le proprie posizioni debitorie versando soltanto l’importo originario dovuto (capitale) e gli importi legati al rimborso delle spese sostenute per le azioni esecutive e per la notifica degli atti.

Sono invece esclusi dal pagamento gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio previsto per l’attività di riscossione.

Riammissione alla definizione agevolata

Un caso diverso è quello riguardante la possibilità di essere riammessi alla definizione agevolata. Infatti, con la legge di conversione del Decreto Milleproroghe (L. 15/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025), è stata data una nuova possibilità a quei contribuenti che, pur avendo presentato la domanda entro il 30 giugno 2023 per sanare i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, sono decaduti per inadempienze nei versamenti.

Questi soggetti hanno potuto essere riammessi alla definizione agevolata entro il 30 aprile 2025.

Possono beneficiare della riammissione alla Definizione agevolata esclusivamente quei debiti già inclusi in un piano di pagamento previsto dalla “Rottamazione-quater”, a condizione che:

  • non siano state saldate una o più delle rate previste dal piano agevolato con scadenza entro il 31 dicembre 2024, oppure che non sia stato effettuato alcun pagamento;
  • almeno una rata con scadenza entro il 31 dicembre 2024 sia stata versata in ritardo (cioè oltre i cinque giorni di tolleranza) o per un importo inferiore rispetto a quanto richiesto.

Restano invece esclusi dalla possibilità di riammissione quei debiti per i quali il contribuente risulta in regola con tutti i pagamenti previsti fino al 31 dicembre 2024. In tali casi, è necessario continuare a rispettare puntualmente le scadenze indicate nelle “Comunicazioni delle somme dovute” già ricevute, al fine di non compromettere i vantaggi derivanti dalla Definizione agevolata.

Rottamazione-quater: pagamento ottava rata

Chi ha scelto di pagare a rate, come indicato nella "Comunicazione delle somme dovute" ricevuta entro il 30 settembre 2023, è tenuto ad eseguire il pagamento della ottava rata entro il 31 maggio 2025 (o entro il 9 giugno con la tolleranza prevista e le festività).

Conseguenze del mancato pagamento

Se il pagamento non viene effettuato nei tempi o è parziale, si perde l’accesso ai vantaggi previsti dalla misura. In tal caso, l’intera procedura diventa inefficace e gli importi già versati saranno considerati semplici acconti. I benefici perduti sono:

  • l’eliminazione delle sanzioni e degli interessi;
  • l’impossibilità di evitare nuovi fermi o ipoteche;
  • il ripristino delle procedure esecutive sospese;
  • la perdita della regolarità per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Modalità di pagamento

Il versamento della rata può essere effettuato tramite:

  • il servizio “Paga online” sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • le piattaforme telematiche di banche, Poste e altri PSP aderenti al circuito pagoPA;
  • utilizzando i moduli allegati alla comunicazione, presso sportelli bancari, postali, ricevitorie e tabaccai;
  • recandosi di persona agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (previo appuntamento).

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