RUNTS, si parte

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RUNTS, si parte

Dal 23 novembre 2021 è online il sistema RUNTS, che prevede la trasmigrazione di tutti i registri regionali e locali degli Enti del terzo Settore verso un registro nazionale (Registro Unico Nazionale del Terzo settore).

A partire dal 23 novembre avrà infatti inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato - ODV e delle Associazioni di Promozione Sociale - APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS e non potranno essere richieste nuove iscrizioni ai registri APS, ODV e Onlus.

Gli Enti del Terzo settore non iscritti ai precedenti registri potranno iscriversi al RUNTS dal 24 novembre 2021.

Cosa è il RUNTS

Il RUNTS, acronimo di Registro Unico Nazionale del Terzo settore, è previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Istituito a livello nazionale presso il Ministero del lavoro ("Ufficio statale), il RUNTS è operativamente gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma (“Ufficio regionale” e “Ufficio provinciale”) e con modalità informatiche.

Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone di 7 sezioni:

  • Organizzazioni di volontariato, a cui sono iscritte le ODV (articoli 32 e seguenti del Codice);
  • Associazioni di promozione sociale, a cui sono iscritte le APS (articoli 35 e seguenti del Codice);
  • Enti filantropici, a cui sono iscritti gli enti di cui agli articoli 37 e seguenti del Codice;
  • Imprese sociali, a cui sono iscritte le imprese di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, ivi comprese le cooperative sociali (legge 8 novembre 1991, n. 381);
  • Reti associative, a cui sono iscritti gli enti di cui all’articolo 41 del Codice;
  • Società di mutuo soccorso, a cui sono iscritti gli enti di cui all’articolo 42 del Codice;

Altri enti del Terzo settore non iscritti nelle precedenti sezioni.

RUNTS: procedure di iscrizione

Il Ministro del Lavoro con il decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 (G.U. n. 251 del 21 ottobre 2020), attuando le disposizioni del Codice del Terzo Settore, ha definito:

  • le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare;
  • le modalità di deposito degli atti;
  • le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
  • le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico per gli ETS iscritti nel Registro delle imprese.

Le procedure di iscrizione al RUNTS cambiano a seconda che l’ente sia o meno dotato di personalità giuridica ovvero che si tratti di iscrizione nella sezione “Reti associative”.

Tutte le domande di iscrizione, di aggiornamento, di cancellazione e le comunicazioni degli enti al RUNTS sono presentate all’Ufficio competente in via telematica.

Gli ETS devono fornire un indirizzo di posta elettronica certificata, reso pubblico attraverso il RUNTS.

RUNTS: la piattaforma informatica

L’intero flusso del processo di trasmigrazione dei dati, di iscrizione, di revisione e di cancellazione degli ETS è gestito in modalità telematica dalla piattaforma informatica del RUNTS.

La piattaforma, che si avvale di funzionalità di Front Office e di Back Office, risiede nell’infrastruttura tecnologica della società InfoCamere ScpA.

L'accesso al portale del RUNTS è consentito mediante SPID e CIE.

Dopo una prima fase di accreditamento, l'utente accede alle funzionalità della piattaforma attraverso la pagina di autenticazione del portale dei servizi digitali “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale (https://servizi.lavoro.gov.it) ed è vincolata al riconoscimento tramite le credenziali SPID o CIE.

Il decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, con i suoi 3 Allegati tecnici (A, B, e C aggiornati con D.D.G. 344 del 29 luglio 2021), definiscono nel dettaglio tutte le regole di funzionamento della piattaforma e per l'invio delle domande nonchè le modalità di trasmigrazione dei dati nel RUNTS.

RUNTS: le prossime tappe

Come stabilito dal Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, dal 23 novembre 2021 partirà la trasmigrazione dei dati degli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS nel RUNTS.

Entro il 21 febbraio 2022 gli uffici delle Regioni e delle province autonome comunicano telematicamente al RUNTS i dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri alla data del 22 novembre 2021.

Entro il 23 dicembre 2021 l'ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che gestisce il Registro nazionale delle APS comunica telematicamente al RUNTS i dati delle APS nazionali, delle loro articolazioni territoriali e dei circoli ad esse affiliati, già iscritte alla data del 22 novembre 2021 e per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.

Le domande di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS possono essere effettuate a decorrere dal 24 novembre 2021 (articolo 38 comma 1 del D.M. 15 settembre 2020) al competente Ufficio statale, regionale o provinciale del RUNTS secondo la modulistica disponibile attraverso il portale del RUNTS.

RUNTS: e per le Onlus?

Il Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 rinvia ad altra comunicazione la definizione delle modalità attraverso cui l'Agenzia delle entrate, concordandole con il Ministero, comunicherà al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell’anagrafe delle Onlus anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione.

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