Sì al rimborso Iva della fattura non registrata

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21457 del 9 ottobre 2009, ha rigettato i ricorsi presentati dal ministero delle Finanze e dall'agenzia delle Entrate contro la decisione con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva riconosciuto ad una società contribuente il diritto al rimborso Iva relativo ad una fattura che, inizialmente, non era stata registrata fra i costi. Per i giudici di legittimità, la contribuente, anche se non aveva, a suo tempo, annotato la fattura e, conseguentemente, computato l'importo in detrazione, aveva successivamente provveduto a rettificare la dichiarazione annuale con la presentazione di quella integrativa effettuando, così, un'operazione rilevante anche ai sensi dell'art. 30 del d.p.r. 633 del 1971; secondo tale disposto, in particolare, l'importo dell'Iva detraibile dev'essere indicato, se non nelle dichiarazioni mensili, almeno nella dichiarazione annuale.
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