Saldo Iva 2018, alla cassa entro il 18 marzo

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Saldo Iva 2018, alla cassa entro il 18 marzo

Slitta la scadenza per il versamento del saldo Iva 2018, senza maggiorazioni, cadendo di sabato il termine di legge.

Entro lunedì 18 marzo 2019, quindi, i soggetti passivi che chiudono la dichiarazione annuale Iva 2018 con un debito devono effettuare il relativo pagamento. Resta ferma la possibilità di effettuare il versamento entro i termini previsti per le imposte sui redditi e di rateizzare il debito.

Saldo Iva 2018, soggetti chiamati alla cassa

I titolari di partita Iva sono tenuti a versare entro il 16 marzo di ciascun anno (scadenza che quest’anno è prorogata al 18 marzo 2019) l’imposta a saldo dovuta per l’anno precedente in base a quanto emerso dalla dichiarazione annuale.

Lo dispone l'articolo 6 del Dpr n. 542/99, secondo cui la differenza tra l'ammontare dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme già versate (o dovute) sulla base delle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta deve essere versata entro il 16 marzo dell'anno successivo.

In alternativa, è possibile procrastinare l'adempimento fino alla scadenza dei termini previsti per il pagamento del saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, incrementando però l'Iva da versare delle maggiorazioni previste dalla legge.

Infatti, la stessa disposizione consente di differire il versamento fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'art. 17, comma 1, del Dpr n. 435/2001 per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando però l'importo da versare dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo.

Pertanto, i contribuenti possono differire il pagamento dell’imposta a saldo emersa fino alla scadenza del termine per il versamento delle imposte sui redditi, ovvero al 30 giugno 2019 (termine che slitta al 1° luglio essendo domenica).

Così, le scadenze da rispettare per il 2019 sono fissate:

  • al giorno lunedì 18 marzo, senza maggiorazione;
  • al 30 giugno (1° luglio) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo, se si è optato per il differimento.

Saldo Iva 2018, unica soluzione o rateizzazione

I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare l’importo del saldo Iva anche nel 2019, fino ad un massimo di nove rate.

In caso di rateizzazione, per quelle successive alla prima, è dovuto il pagamento di una somma aggiuntiva pari allo 0,33% su ogni rata.

Le rate dovranno essere di pari importo e la scadenza della prima è fissata al termine per il versamento dell’Iva in un’unica soluzione.

Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Saldo Iva 2018, modalità di pagamento

Il versamento del saldo Iva dovrà avvenire presentando il modello F24 esclusivamente in modalità telematica.

All’interno del modello F24 bisognerà indicare nella sezione “Erario” il codice tributo 6099 e riportare come anno di riferimento il 2018 (anno d’imposta di competenza dell’Iva a debito).

Se si opta per la rateizzazione del saldo Iva, il versamento dovrà essere effettuato indicando nel modello F24 il codice tributo 1668 (interessi rateali), il numero della rata che si sta pagando ed il numero complessivo delle rate previste.

Allegati Anche in
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