Sanzioni per omessa Iva, non punibilità per forza maggiore

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Sanzioni per omessa Iva, non punibilità per forza maggiore

La Suprema corte è tornata a pronunciarsi in materia di applicabilità della causa di non punibilità costituita dalla forza maggiore, di cui all'art. 6, comma 5, D.lgs. n. 472 del 1997, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie.

Con ordinanza n. 16517 dell’11 giugno 2021, ha ricordato come, di per sé, la sussistenza di una crisi aziendale non costituisce forza maggiore, ai fini dell'operatività della predetta norma.

Mancato versamento di Iva, forza maggiore secondo l’interpretazione comunitaria

Con particolare riguardo alla materia dell'IVA, gli Ermellini hanno richiamato quanto enunciato nella sentenza n. 22153/2017 ed ossia che il concetto di forza maggiore, contenuto nella norma in esame debba interpretarsi in modo conforme a quanto elaborato dalla giurisprudenza eurounitaria.

Quest'ultima ha chiarito che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.

Ciò che rileva, quindi, non è necessariamente la sussistenza di condizioni tali da porre l'operatore nell'impossibilità assoluta di rispettare la norma tributaria bensì la presenza di circostanze anomale ed imprevedibili, le cui conseguenze, però, non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso.

Responsabilità esclusa solo se manca la consapevolezza

Con riferimento al principio della colpa, la Suprema corte ha invece sottolineato che esso deve essere inteso come comprensivo, per il contribuente, tanto della colpa lieve, quanto della colpa grave.

Di conseguenza, la responsabilità per violazione di obblighi tributari può escludersi solo laddove sia del tutto esclusa la colpevolezza, ossia, con riguardo alla colpa, la negligenza o l'imperizia o l'inosservanza di leggi e regolamenti (e sempre facendo salve le esimenti).

Al di fuori da tale perimetro, la colpa assume sempre rilevanza.

Situazione, questa, non configuratasi nel caso esaminato, in cui l’impresa ricorrente aveva dedotto di aver scelto consapevolmente di non pagare i tributi e di resistere alla crisi di mercato senza licenziare gli operai.

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