Sanzioni sull’orario di lavoro: al via la rideterminazione degli importi

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A seguito delle sentenza della Corte Costituzionale n. 153/2014, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell'art. 18 bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003 (così come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. f). del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213), che disciplinava il sistema sanzionatorio legato alla violazione degli:

- artt. 4, commi 2, 3 e 4 (durata massima dell’orario di lavoro);

- art. 7, comma 1 (riposo giornaliero);

- art. 9, comma 1 (riposo settimanale);

- art. 10, comma 1, (ferie annuali);

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare prot. 12552 del 10 luglio 2014, ha fornito indicazioni operative ai propri Uffici in merito alle sanzioni riferite alle violazioni commesse nell’arco temporale che va dall’1 settembre 2004 al 24 giugno 2008 (dal 25 giugno 2008, infatti, l'art. 18 bis è stato modificato dall’art. 41 del D.L. n. 112/2008, conv. dalla L. n. 133/2008).

Innanzitutto la nota chiarisce che la perdita di efficacia della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 213/2004 va ad incidere su tutte quelle situazioni giuridiche pregresse che siano ancora aperte o pendenti, mentre non investe le vicende “chiuse”, in quanto regolate da sentenze passate in giudicato, da atti amministrativi definitivi, oppure nei casi di decorrenza del termine di prescrizione o dal verificarsi di decadenze.

Stante quanto sopra gli Uffici dovranno provvedere a rideterminare gli importi scaturiti dalle predette violazioni secondo il regime sanzionatorio di cui all’art. 9 del R.D.L. n. 692/1923 e all'art. 27 della Legge n. 370/1934 nei casi di:

- rapporti ex art. 17 della L. n. 689/1981, non ancora oggetto di ordinanza ingiunzione, relativi a verbali di contestazione e notificazione di illeciti amministrativi, contenenti le sanzioni di cui alla norma dichiarata incostituzionale;

- ordinanza ingiunzione emessa ma senza che sia spirato il termine per l’opposizione giudiziale;

- opposizione proposta quando il relativo giudizio sia ancora pendente, ovvero la sentenza non sia ancora passata in giudicato.

Qualora il procedimento sanzionatorio risulti, invece, definitivamente chiuso (verbali già pagati, ordinanze per cui sono spirati i termini di opposizione, ovvero in caso di contenziosi con sentenze passate in giudicato), gli atti adottati sono intangibili.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 35 - Le maxi-sanzioni vanno ricalcolate - Caiazza, Caiazza

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