Sardegna. Zona franca per aree alluvionate

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Sardegna. Zona franca per aree alluvionate

E’ stato definito il perimetro della zona franca istituita in Sardegna nei comuni alluvionati dalle piogge del 18 e 19 novembre 2013.

Decreto MiSE ha determinato il perimetro della zona franca

E’ il decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 7 marzo 2018 – in “Gazzetta Ufficiale” n. 116 del 21/5/2018 – che ha individuato i confini della zona franca nell'ambito del territorio dei comuni della Sardegna colpiti dall'alluvione del 18 e del 19 novembre 2013 per il  quale è stato dichiarato lo stato di emergenza (Dl n. 78/2015).

Il documento indica anche le agevolazioni previste a favore delle imprese localizzate all'interno della medesima zona franca.

Come si legge nell’articolo 3 del decreto, la zona franca comprende il territorio dei comuni sardi colpiti dall’alluvione del 18-19 novembre 2013, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, individuati nella tabella A allegata all’ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza n. 16 del 10 dicembre 2013, ed integrata da successive ordinanze.

Imprese che possono accedere alle agevolazioni per la zona franca

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto le imprese della Sardegna che:

  • rispettano i requisiti previsti per le micro e piccole imprese, di cui allegato 1 al regolamento UE n. 651/2014;
  • svolgono la propria attività nella zona franca;
  • sono costituite e iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza;
  • hanno già avviato l’attività - alla data di presentazione dell’istanza - ovvero si impegnano ad avviarla, pena la revoca delle agevolazioni, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
  • si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

Soggetti esclusi dai benefici

Non possono beneficiare delle agevolazioni:

  • le imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  • le imprese che svolgono attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione.

Le agevolazioni non possono essere dirette ad interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione.

Agevolazioni ottenibili

Il soggetto richiedente riceverà un contributo concesso nel rispetto delle condizioni dettate dal regolamento de minimis (regolamento Ue n. 1407/2013).

Quindi, ciascuna impresa della zona franca può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200mila euro (ovvero di 100mila euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada per conto terzi) tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti, nonché dei rapporti di collegamento tra l’impresa e altri soggetti, che qualificano la cosiddetta “impresa unica”.

Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Circolare MiSE darà indicazioni per la presentazione delle domande

Sarà una successiva circolare MiSE a determinare i criteri di accesso, le modalità e i termini per la presentazione delle domande.

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