Scadenza dei termini per l’impugnazione del licenziamento: responsabile il difensore del lavoratore

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La Cassazione, III Sezione civile, con sentenza n. 22274 del 2 novembre 2010, ha stabilito che l’azione giudiziale di annullamento per licenziamento illegittimo è prescritta dopo 5 anni. Non rileva, per la sospensione della prescrizione, che nel frattempo sia compiuta altra attività. Questo in riferimento ai casi precedenti al collegato lavoro che ha ridotto ulteriormente a 270 giorni l’impugnazione del licenziamento.

 Dunque, se osservato il periodo previsto di 60 giorni per l’impugnazione, la successiva azione giudiziale può essere proposta nel termine di 5 anni. La situazione trattata vedeva una cassiera citare il proprio legale per responsabilità professionale.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 37 – Per la causa in ritardo è responsabile il legale - Galimberti

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