Sentenza nulla senza contraddittorio tra soci di società di persone

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La Corte di cassazione, nella pronuncia n. 3703 del 2010, ha ribadito l’applicabilità del principio dell’unitarietà dell’accertamento fiscale che sorregge la rettifica delle dichiarazioni Irpef delle società di persone ed associazioni parificate, secondo il quale devono partecipare al giudizio sia la società che i soci della medesima.

Si tratta, pertanto, di una ipotesi di litisconsorzio necessario originario che comporta, qualora la lite sia iniziata per mano di un solo socio, l’integrazione obbligatoria del contraddittorio, in quanto la decisione emessa dal magistrato riguarderà tutti i soggetti coinvolti nella società.

Infatti come affermato nella importante sentenza della medesima Corte del 2008, n. 14815, il ricorso di un socio di società di persone riguarda anche gli altri per il fatto che il riparto degli utili e delle perdite avviene mediante imputazione dei redditi ad ogni socio in base alla sua quota di partecipazione. Il giudice, quindi, di fronte al ricorso presentato da uno solo dei soci della società di persone deve ordinare l’integrazione del contraddittorio. Qualora ciò non sia avvenuto, la sentenza deve intendersi nulla per violazione del principio del contraddittorio.
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