Senza la querela di falso le risultanze della relata di notifica sono incontestabili

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 17394 del 23 luglio 2010, ha respinto il ricorso presentato da un contribuente avverso la decisione con cui la Commissione tributaria regionale della Campania, ribaltando le statuizioni dei giudici di prime cure, aveva ritenuto legittima la notifica di un atto di accertamento a lui destinato eseguita nel domicilio fiscale mediante consegna del plico a persona che, ivi, si era dichiarata "incaricata alla ricezione". 

L'interessato si era rivolto ai giudici di legittimità lamentando che quest'ultima persona, in realtà, non aveva alcun rapporto con lui e che, comunque, la notificazione era stata eseguita in luogo diverso da quello consentito dalla legge. 

Assunti, questi, non condivisi dalla Suprema corte secondo cui, per contro, la notifica dell'avviso di accertamento, ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 600/1973, era stata correttamente eseguita nel luogo indicato quale domicilio fiscale. Inoltre, stante il valore di prova, fino a querela di falso, delle risultanze riportate dall'agente notificatore nella relata di notifica, la ricezione dell'atto doveva considerarsi incontestabile.
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