Sequestro da confermare se ravvisabile anche il riciclaggio

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Sequestro da confermare se ravvisabile anche il riciclaggio

La Corte di cassazione, con sentenza n. 27806 del 1° luglio 2015, ha annullato, con rinvio, il provvedimento del Tribunale del riesame di annullamento di un sequestro preventivo, anche per equivalente, disposto in relazione a beni, titoli e denaro nella disponibilità di alcuni soggetti sottoposti ad indagine per differenti ipotesi di associazione per delinquere a carattere transnazionale, finalizzate all'espletamento di attività di money transfer in violazione della normativa di cui al Decreto legislativo n. 231/2007 e al riciclaggio, e per altrettanti reati fine ex articolo 648-bis del Codice penale.

Il Pubblico ministero si era opposto a detta ultima statuizione sull'assunto che i giudici di merito avessero annullato il sequesto senza alcuna esposizione dei motivi di fatto e di diritto, bensì limitandosi a sostenere che, in base alle risultanze acquisite, non poteva affermarsi che tra i reati fine dell'ipotizzato programma criminoso, fosse compreso anche il riciclaggio del denaro trasferito.

Doglianze, queste, a cui ha aderito la Suprema corte, secondo la quale, nel provvedimento impugnato, era rilevabile una profonda discrasia tra la ricostruzione delle emergenze processuali e la laconica affermazione dell'assenza di prova.

In particolare, i giudici di legittimità hanno ricordato come, in materia di provvedimenti cautelari di natura reale, "ai fini dell'emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 273 c.p.p. , ma è comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza dei “fumus delicti” in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato".

La Suprema corte ha, inoltre ribadito come, in materia di ricettazione e riciclaggio, per la configurabilità dei relativi delitti è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto; in detto contesto, la prova dell'elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede.

Nel caso di specie, il giudice del rinvio cui sarà demandata una nuova valutazione della vicenda dovrà fornire adeguata spiegazione - sottolinea la Corte - del perchè non possa affermarsi che tra i reati fine sia compreso anche il riciclaggio e quale incidenza, per affermare o escludere l'elemento psicologico dei reati di riciclaggio, assumano le accertate modalità di azione poste in essere dagli indagati.

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