Sequestro per equivalente, individuazione dei beni anche in sede di esecuzione

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In materia di responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto legislativo 231/2001, il decreto che dispone il sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato non deve contenere l'indicazione specifica dei beni da sottoporre al vincolo.

E', infatti, possibile che sia la polizia giudiziaria, in sede di esecuzione del provvedimento, a procedere alla loro individuazione indicando, in questo caso, la somma sino a concorrenza della quale il sequestro deve essere eseguito.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 41435 del 6 ottobre 2014.

La ricerca dei beni potrebbe vanificare l'esigenza cautelare

Come spiegato dalle Sezioni unite – si legge nel testo della decisione – versandosi in materia di misura cautelare reale, non sarebbe possibile pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto del reato.

Difatti, nel tempo necessario per l'espletamento di questa ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, “così vanificando ogni esigenza cautelare”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p.26 – Responsabilità degli enti, sequestro senza gravi indizi – Alberici
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 50 - Sequestro senza identikit dei beni - Negri

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