Sequestro sui beni societari. Basta il reato associativo

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Sequestro sui beni societari. Basta il reato associativo

Con sentenza n. 46162 depositata il 23 novembre 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha ritenuto configurabile il sequestro preventivo disposto sui beni di una s.p.a., per la commissione di illecito amministrativo dipendente da reato (artt. 3 e 4 L. 146/2006 e 416 c.p.) da parte dei vertici societari - nei confronti dei quali veniva emessa anche misura cautelare personale – sia per reato associativo transnazionale che per reati fine di natura fiscale.

Trattavasi in particolare di sodalizio criminoso che, avvalendosi di una pluralità di società estere in paesi Ue a fiscalità privilegiata, aveva simulato esportazioni di alcuni prodotti informatici in realtà destinati al mercato italiano, con la sola finalità di evadere le imposte dovute e commettere truffa ai danni dello Stato.

La terza sezione penale, in proposito – evitando di rinviare la questione alle Sezioni Unite, come invece richiesto dalla difesa della società – ha innanzitutto ribadito come, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001, l'Ente sia responsabile per i reati commessi nel suo interesse ed a suo vantaggio e come, ai si sensi dell'art. 19, con sentenza di condanna, possa essere disposta nei suoi confronti confisca del prezzo o del profitto del reato o, quando ciò non sia possibile, di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

Associazione a delinquere di per sé idonea a generare profitto

Ciò detto – secondo la Cassazione – nel caso de quo è stato correttamente applicato il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente in relazione a dei reati fine (evasione fiscale) pur non previsti nel D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità degli Enti.

E gli ermellini sono giunti a tale conclusione, facendo proprio l'orientamento ormai maggioritario (consolidatosi anche presso le Sezioni Unite ), secondo cui il delitto di associazione a delinquere può essere di per sè idoneo a generare un profitto (sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente), in via del tutto autonoma rispetto al profitto prodotto dai reati fine (che nella fattispecie sono di natura fiscale e dunque non danno luogo ad illecito amministrativo della società).

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