Settori e professioni per le assunzioni agevolate di donne svantaggiate

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Settori e professioni per le assunzioni agevolate di donne svantaggiate

Il mercato del lavoro per le donne si presenta ancora caratterizzato da divario retributivo (pari nell’UE al 13%) e differenti opportunità occupazionali.

Nella sezione "Normativa" del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il decreto interministeriale n. 365 del 20 novembre 2023, che individua, per l'anno 2024, i settori e professioni caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo donna.

Tali settori e professioni rilevano ai fini dell’applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dalla legge Fornero (articolo 4, commi 8-11, legge n. 92/2012).

Quali sono? A quali incentivi contributivi aprono le porte?

Di seguito tutte le risposte.

Tasso di disparità uomo-donna

Nelle tabelle A e B del decreto n. 365 del 20 novembre 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono indicati, per il 2024, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.

Sulla base dei dati Istat è stato rilevato che il tasso di disparità medio rilevato per l'anno 2022 è pari al 9,8% e la soglia sopra la quale un settore o una professione sono caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% del valore medio è pari al 12,2%.

Rientrano tra i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore al 12,2% i seguenti:

Settore

Tasso di disparità

Agricoltura

45,9

Industria- Costruzioni

82,4

Industria estrattiva

76,1

Industria- Acqua e gestione rifiuti

64,4

Industria energetica

44,2

Industria manifatturiera

43,6

Servizi - Trasporto e magazzinaggio

57,0

Servizi - Informazione e comunicazione 

36,5

Servizi generali della PA

30,8

 

Professione

Tasso di disparità

Ufficiali delle forze armate

98,3

Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

95,9

Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche

95,5

Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici

95,1

Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate

94,8

Truppa delle forze armate

87,5

Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione

67,5

Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia

66,1

Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

63,5

Conduttori di impianti industriali

63,2

Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende

59,2

Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali

55,9

Ingegneri, architetti e professioni assimilate

55,4

Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca

50,8

Imprenditori e responsabili di piccole aziende

47,3

Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati

46,9

Operai semi-qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio

38,8

Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare

28,2

Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo

22,9

Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi

14,0

 

Donne svantaggiate

L'articolo 2, punto 4, lett. f), regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione UE del 17 giugno 2014, definisce svantaggiate le lavoratrici occupate “in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato".

Per l’anno 2024 sono svantaggiate le donne impiegate o appartenenti ai settori e alle professioni prima indicati.

Limitatamente al settore privato (lo sgravio contributivo non è infatti applicabile alle assunzioni da parte delle PA), tali settori e professioni, rilevano ai fini della concessione, per l’anno 2024, degli incentivi di cui all’articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Incentivi contributivi all’assunzione per l’anno 2024

L'articolo 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012 riconosce uno sgravio contributivo per le assunzioni di donne in condizioni svantaggiate.

Lo sgravio è riconosciuto ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo ed esclusi i datori di lavoro domestico, che assumono:

  • lavoratrici con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • lavoratrici di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea;
  • lavoratrici di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Lo sgravio contributivo spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato, per un periodo massimo di 12 mesi;
  • le assunzioni a tempo indeterminato, per un periodo massimo di 18 mesi;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato e non agevolato, per la durata complessiva di 18 mesi dalla data di assunzione e dalla data di trasformazione.

L’esonero spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per l’anno 2024, salvo novità che dovessero giungere dall’iter parlamentare della legge di Bilancio 2024, lo sgravio è concesso nella misura del 50% della contribuzione datoriale effettivamente esonerabile, ivi compresi i premi assicurativi e i contributi dovuti all'INAIL.

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