Si può assumere dalle liste di mobilità anche prima che siano decorsi sei mesi dal trasferimento di azienda

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Il datore di lavoro può usufruire dei benefici previsti ex lege per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità se ricorrono due presupposti: l’azienda che colloca in mobilità e quella che assume devono essere effettivamente distinte; le due imprese non devono avere rapporti di collegamento o assetti proprietari comuni. Secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro, in caso di cessione del ramo di azienda preceduta da licenziamenti da parte della cedente, la cessionaria potrà assumere i dipendenti cessati usufruendo delle agevolazioni previste per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità solo laddove siano intercorsi almeno 6 mesi dalla cessazione dei rapporti. Sebbene la giurisprudenza sul punto sia ondivaga, di recente la S.C. ha ritenuto che in caso di cessione di ramo di azienda, se si configura una realtà produttiva con fisionomia nuova ed autentica, è possibile usufruire degli sgravi contributivi anche prima del decorso dei 6 mesi.
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