Si può rifiutare il medico interno

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La sentenza n. 11935 del 22 maggio 2009, emessa dalla Cassazione in merito al licenziamento di un dipendente delle Ferrovie dello Stato, stabilisce che il rifiuto del lavoratore di sottoporsi al rientro dalla malattia regolarmente certificata al controllo del medico aziendale non giustifica la massima punizione del licenziamento. Con ciò è stata accolta la tesi del dipendente che contestava la legittimità costituzionale dell’articolo 24 della legge 210/1985, sull’”Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”, nella parte che prevede la certificazione degli accertamenti da parte del servizio sanitario interno. Sussiste un’irragionevole disparità tra chi lavora per le Ferrovie dello Stato e chi lavora per altri datori: questi ultimi sono messi al riparo, in virtù dell’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, dagli accertamenti del medico aziendale che possono non essere del tutto imparziali.
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