Smart working, congedi e bonus baby sitting, le novità

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Smart working, congedi e bonus baby sitting, le novità

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021 il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.

Composto da 4 articoli e un allegato, il decreto legge n. 30 del 2021 prevede in particolare:

- ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica all'articolo 1;

- smart working, congedi per genitori e bonus baby sitting Covid-19 all'articolo 2,

oltre a disposizioni finanziarie (articolo 3) e alla consueta norma (articolo 4) sull'entrata in vigore (dal 13 marzo 2021).

Smart working

Si riconosce, fino al 30 giugno 2021, al lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di anni 16 (non deve pertanto aver compiuto i 16 anni) la possibilità di ricorrere allo smart working, alternativamente all'altro genitore, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, della infezione da SARS Covid-19 del figlio e della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Nuovi congedi Covid-19

Laddove non è possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio. In particolare, la possibilità di non svolgere attività lavorativa è ammessa nei seguenti casi e con le seguenti (diverse) tutele, tutte applicabili fino al 30 giugno 2021.

Figlio convivente minore di anni 14 e figlio disabile

Se il figlio convivente è minore di anni 14, uno dei genitori ha diritto, in sostituzione della retribuzione, ad una indennità pari al 50% della retribuzione stessa da calcolare in base alle previsioni di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto. L’indennità viene erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità (articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33).
Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

I periodi di congedo parzialmente indennizzato sono coperti da contribuzione figurativa.

Il riconoscimento dell'indennità è subordinato ai limiti di spesa di cui al comma 8 dell'art. 2 dello stesso decreto legge n. 30 del 2021.

Il congedo con indennità al 50% spetta anche ai genitori di figli disabili gravi ex articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Figlio convivente fra 14 e 16 anni

Se il figlio ha una età compresa fra i 14 e i 16 anni, uno dei genitori ha diritto di astenersi dal lavoro ma senza percepire nè retribuzione nè indennità nè il  riconoscimento di contribuzione figurativa. In compenso, il genitore che fruisce del congedo non indennizzato è tutelato con la previsione del divieto di licenziamento e del diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il congedo indennizzato per figli under 14 e il congedo non indennizzato per i figli da 14 anni a 16 anni sono riconosciuti, per lo stesso figlio, solo a uno dei due genitori, in alternativa all'altro genitore.

Nei giorni in cui uno dei due genitori fa smart working o fruisce del congedo stesso o è sospeso dal lavoro o non svolge attività lavorativa l'altro genitore non può fruire dell'astensione per congedo o del bonus baby-sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di smart working, congedi e bonus baby-sitting.

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021 durante i periodi di DAD, di infezione da SARS Covid-19 e di quarantena del figlio, possono essere convertiti in congedo indennizzato e computati a titolo di congedo parentale.

Bonus baby-sitting

Il decreto legge n. 30 del 2021 riconosce, fino al 30 giugno 2021, la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, ai lavoratori autonomi, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.

Il bonus è, in aggiunta, riconosciuto ai lavoratori autonomi iscritti alla Casse di previdenza e non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse del numero dei beneficiari.

Il bonus, dell'importo massimo complessivo di 100 euro alla settimana, può essere richiesto per la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minori di anni 14 o per sua infezione da SARS Covid-19 o quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il bonus è erogato mediante il libretto famiglia (articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia (articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Chi fruisce del bonus per servizi integrativi per l'infanzia non può richiedere il bonus asilo nido.

Il bonus può essere fruito solo se l'altro genitore non è coperto da altre tutele o fruisce del congedo Covid-19 e comunque in alternativa alle misure previste dall'articolo 2 del decreto legge n. 30/2021, nello specifico smart working, congedo indennizzato Covid e eventuali periodi di congedo parentale.

Requisito della convivenza

Si ricorda che il requisito della convivenza sussiste se il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente.

In sintesi


 
Beneficiari Periodo di fruizione Durata massima
Smart working

Alternativamente, per uno dei genitori

Dipendente, genitore di figlio convivente minore di anni 16

Per tutto o parte della durata della DAD, del contagio e della quarantena del figlio

Fino al 30 giugno 2021

Nuovi congedi Covid-19

Solo se non è possibile lo smart working

Dipendente, genitore di:

 

·   figlio convivente      minore di anni 14 e figlio disabile grave: congedo indennizzato

 

·  figlio convivente fra 14 e 16 anni: congedo non indennizzato

Per tutto o parte della durata della DAD, del contagio e della quarantena del figlio

Fino al 30 giugno 2021

Bonus baby-sitting fino a 100 euro settimanali

In alternativa alle altre misure

·         Lavoratori iscritti alla gestione separata INPS

 

·         Lavoratori autonomi

 

·         Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

 

·         Dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato

 

·         lavoratori autonomi iscritti alla Casse di previdenza

Per tutto o parte della durata della DAD, del contagio e della quarantena del figlio

Fino al 30 giugno 2021

 

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