Smart working e congedi 2021, le modifiche della legge di conversione

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Smart working e congedi 2021, le modifiche della legge di conversione

Modifiche in materia di smart-working emergenziale e di congedi per l’assistenza ai figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto ovvero per la sospensione delle attività didattiche in presenza. La novella legislativa consente ai lavoratori dipendenti genitori di figlio minore di sedici anni di poter richiedere, alternativamente, la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa con modalità agile. Il diritto viene, altresì, riconosciuto ad entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità i quali accusino una delle sopradette ipotesi ovvero nei casi in cui frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta con la modalità agile si potrà, invece, accedere al congedo retribuito.

Smart-working e diritto alla disconnessione

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 maggio 2021, n. 61, il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni sedici, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per un periodo pari alla durata della sospensione delle attività didattiche in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2 ovvero del periodo di quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale.

Rispetto alla precedente formulazione, scompare “solo” il requisito di convivenza tra il genitore richiedente ed il figlio e viene aggiunta la nuova previsione che affianca alla sospensione delle attività didattiche anche quelle educative.

Il nuovo comma 1-bis, invece, prevede che il medesimo diritto di rendere la prestazione lavorativa con modalità agile venga riconosciuto a entrambi i genitori di figli minori di ogni età:

  • con disabilità accertata ai sensi dei commi 1 e 3, art. 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170;
  • con bisogni educativi speciali;
  • che frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Altresì, le modifiche apportate dall’art. 8-bis, della legge di conversione, all’art. 21-ter, del Decreto Agosto, consente, fino al 30 giugno 2021, ai lavoratori pubblici e privati, che hanno almeno un figlio in condizioni di grave disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o figli con bisogni educativi speciali ed a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, di ottenere il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali, fermo restando gli obblighi informativi in materia di sicurezza previsti dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81.

Diritto allo smart-working

Categoria

Condizioni

Genitori lavoratori dipendenti di figli minori di anni 16

  • Sospensione delle attività didattiche in presenza;
  • Positività del figlio al SARS-CoV-2;
  • Quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento di sanità pubblica.

Genitori di figli di qualsiasi età con disabilità o BES

  • Sospensione delle attività didattiche in presenza;
  • Positività del figlio al SARS-CoV-2;
  • Quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento di sanità pubblica;
  • Nei casi in cui venga disposta la chiusura dei centri diurni assistenziali frequentati.

Fino al 30 giugno 2021, per i genitori lavoratori dipendenti, del settore pubblico e privato, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

 

Si rammenta che, lo svolgimento di attività lavorativa con modalità agile in deroga alla disciplina prevista dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, è attualmente consentita fino al 31 luglio 2021 ai sensi del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52.

Il nuovo comma 1-ter, introdotto in fase di conversione del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, ribadisce la necessità di assicurare ai lavoratori collocati in smart working il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche utilizzate per rendere la prestazione lavorativa ed invita le parti del rapporto di lavoro a stabilire, eventualmente, periodi di reperibilità. Ad ogni modo, deve essere assicurato il diritto di disconnessione al fine di garantire i tempi di riposo e la salute del lavoratore senza che ciò abbia ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta con modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per il periodo corrispondente:

  • alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
  • alla durata dell’infezione da SARS CoV-2 del figlio;
  • alla durata della quarantena del figlio.

Il beneficio è, altresì, riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazioni di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio ed anche nei casi in cui sia stata disposta la chiusura dei centri diurni assistenziali frequentati.

Il congedo potrà essere fruito in forma giornaliera o oraria.

Per tali periodi di astensione dal lavoro è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata ai sensi dell’art. 23, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo art. 23. È garantita la copertura con contribuzione figurativa.

Diversamente, qualora il figlio abbia un’età compresa tra i quattordici ed i sedici anni, fermo restando le sopra elencate ipotesi, sarà riconosciuto, per un solo genitore, alternativamente all’altro, il diritto ad astenersi dal lavoro senza diritto ad alcuna indennità né contribuzione figurativa, ma con sussistenza del divieto di licenziamento e del diritto alla conservazione del posto.

Ai sensi del comma 11, le misure relative allo smart-working ed al Congedo 2021 sono applicabili, salvo proroghe, fino al 30 giugno 2021.

Requisiti di accesso al Congedo genitori 2021 per figli senza disabilità grave

Requisiti di accesso al Congedo genitori 2021 per figli con grave disabilità

Devono sussistere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  • il genitore deve avere in essere un rapporto di lavoro dipendente;
  • il genitore non deve poter svolgere attività lavorativa in modalità agile;
  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di 14 anni;
  • il genitore ed il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere anagraficamente residenti nello stesso luogo, non rilevando eventuali situazioni di fatto;

In relazione al figlio dovrà sussistere una delle seguenti condizioni:

  • infezione da SARS-CoV-2, risultante da certificazione del medico di base o del pediatra di libera scelta ovvero da provvedimento della ASL competente;
  • quarantena da contatto stretto del figlio, ovunque avvenuto, disposta dalla ASL competente;
  • sospensione dell’attività didattica in presenza disposta da provvedimento nazionale, locale o della singola struttura scolastica, con indicazione della durata di sospensione.

Devono sussistere, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  • il genitore deve avere in essere un rapporto di lavoro dipendente;
  • il genitore non deve poter svolgere attività lavorativa in modalità agile;
  • il figlio per i quale si fruisce del congedo deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ed iscritto in scuole di ogni ordine e grado ovvero ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;

Non vi sono requisiti di età anagrafica del figlio o di convivenza.

In relazione al figlio dovrà sussistere una delle seguenti condizioni:

  • infezione da SARS-CoV-2, risultante da certificazione del medico di base o del pediatra di libera scelta ovvero da provvedimento della ASL competente;
  • quarantena da contatto stretto del figlio, ovunque avvenuto, disposta dalla ASL competente;
  • sospensione dell’attività didattica in presenza disposta da provvedimento nazionale, locale o della singola struttura scolastica, con indicazione della durata di sospensione;
  • chiusura del centro assistenziale diurno disposta da provvedimento nazionale, locale o della singola struttura scolastica, con indicazione della durata di sospensione.

Durata e indennizzo del Congedo

Potranno essere coperti dall’indennizzo gli eventi sopra menzionati intercorsi o intercorrenti tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto Legge, ed il 30 giugno 2021.

Ai sensi del comma 4, Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 maggio 2021, n. 61, gli eventuali periodi di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale richiesti ai sensi degli artt. 32 e 33, Decreto Legislativo 6 marzo 2001, n. 151, fruiti dal 1° gennaio 2021 al 12 marzo 2021 possono essere convertiti, a domanda, nel Congedo genitori 2021. Il Congedo 2021 può essere richiesto per la copertura totale o parziale dell’evento accusato. È, altresì, possibile annullare eventuali domande di Congedo 2021 relativamente alle giornate non fruite.

L’indennità, pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo le disposizioni di cui all’art. 23, del Testo unico a sostegno della maternità e della paternità, ad eccezione del comma 2, può essere erogata mediante pagamento diretto dell’Istituto ovvero tramite conguaglio da parte del datore di lavoro.

In entrambi i casi, le indennità corrisposte costituiranno reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali.

Compatibilità tra Congedo 2021 ed altri istituti

La Circolare INPS 14 aprile 2021, n. 63, ancorché precedente alla conversione in legge del decreto istitutivo del Congedo genitori 2021, ha chiarito i casi di compatibilità tra la nuova misura dedicata all’assistenza ai figli nelle predette ipotesi correlate al Covid-19 e gli ulteriori eventi tutelati che possono coinvolgere l’altro genitore convivente.

Di seguito i casi di compatibilità esaminati dall’Istituto previdenziale:

Ipotesi

Risoluzione

Malattia

Nel caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del Congedo 2021.

Maternità/Paternità

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore piò fruire del Congedo 2021 per genitori solo per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.

Ferie

Il Congedo 2021 è compatibile con la contemporanea fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.

Soggetti fragili

La fruizione del Congedo 2021 da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia in particolari situazioni di fragilità, a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa in smart-working.

Permessi e congedi L. n. 104/1992

È possibile fruire del Congedo 2021 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore fruisca, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33, Decreto Legislativo 6 marzo 2001, n. 151 o del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Inabilità e pensione di invalidità

Il Congedo 2021 è compatibile nel caso in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia accertata una patologia invalidante comportante il riconoscimento di un handicap grave ovvero di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

Genitore di altri figli avuti da altri soggetti

La fruizione del congedo di cui trattasi, per figlio convivente minore di anni 14, da parte di uno dei due genitori è compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo o di lavoro agile da parte dell’altro genitore per altri figli conviventi minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021. Tenuto conto delle particolari necessità di cura di soggetti con disabilità in situazione di gravità, la fruizione del congedo in esame da parte di un genitore per un figlio con disabilità grave è, inoltre, compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo, del lavoro agile o delle altre misure contenute nei commi da 1 a 6 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 da parte dell’altro genitore per altro figlio, anche se avuto dallo stesso soggetto.

Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge n. 137/2020, per i genitori lavoratori dipendenti in caso di

sospensione dell’attività didattica in presenza in aree (c.d. zone rosse)

Il Congedo 2021 è compatibile con la contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore del congedo di cui all’art. 22-bis, Decreto Legge n. 137/2020 (ossia per i figli iscritti alla classe della scuola secondaria di primo grado situata in zona rossa) per altro figlio non convivente.

La contemporanea fruizione dei due congedi per entrambi i genitori è possibile nei casi di figli con disabilità grave.

 

Diversamente, si evidenziano i seguenti casi di incompatibilità:

Ipotesi

Risoluzione

Congedo genitori 2021

Il Congedo 2021 può essere fruito – per i medesimi giorni – da uno solo dei genitori.

Congedo per figli di età tra i 14 ed i 16 anni

Il Congedo 2021 è incompatibile con la contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore del congedo per altro figlio convivente di età tra i 14 ed i 16 anni previsto dal comma 5, art. 2, Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30.

Congedo parentale

Il Congedo 2021 per genitori è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore.

Riposi giornalieri

Il Congedo 2021 non è compatibile con la contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore dei c.d. riposi per allattamento fruiti per lo stesso figlio.

Cessazione o sospensione del rapporto di lavoro

Il Congedo 2021 non può essere fruito se l’altro genitore convivente sia disoccupato o sospeso dal lavoro ovvero non svolga alcuna attività lavorativa.

L’incompatibilità sussiste nelle ipotesi di richiesta di aspettativa non retribuita ovvero di sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla percezione di strumenti a sostegno del reddito.

Qualora vi sia una riduzione dell’attività lavorativa con accesso ai trattamenti di integrazione salariale, l’altro genitore convivente potrà richiedere il Congedo 2021.

Smart-working

Il Congedo 2021 non può essere fruito per gli stessi giorni in cui l’altro genitore presta la propria opera in modalità agile.

Sono esclusi da tale preclusione i genitori che assistono figli con disabilità grave.

Part-time e lavoro intermittente

La fruizione del congedo in argomento da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il figlio.

 

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 maggio 2021, n. 61;

Circolare INPS 14 aprile 2021, n. 63

 

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