Smart working: sanzioni per omessa consegna dell’informativa

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Smart working: sanzioni per omessa consegna dell’informativa

Il Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese o Legge annuale sulle PMI (Atto Senato n. 1484), assegnato alla Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, in sede referente, il 4 giugno 2025, dispone anche in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Le novelle sono contenute negli articoli 8 e 9 del disegno di legge. Tali articoli sono collocati nel Capo III “Semplificazioni”, che raccoglie tutte le misure atte ad alleggerire il carico amministrativo sulle PMI e ad evitare sovraccarichi burocratici.

Sono tre gli ambiti dell’intervento di semplificazione del legislatore per gli adempimenti legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui agli articoli 8 e 9. Segnatamente:

  • i modelli di organizzazione e gestione;
  • la formazione dei lavoratori;
  • le prestazioni in modalità agile.

Modelli di organizzazione e gestione (MOG) semplificati

L’articolo 8, comma 1, lett. a) del Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese integra l’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sicurezza sul lavoro).

L’ art. 30 citato definisce i modelli specifici di organizzazione e di gestione della sicurezza del lavoro idonei ad escludere la responsabilità amministrativa degli enti, descrivendone caratteristiche e requisiti.

L’articolo 8, comma 1, lett. a) del DDL demanda all'INAIL il compito di predisporre modelli semplificati di organizzazione e gestione adottabili dalle PMI ai fini della prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro.

Più in dettaglio, il comma prevede che l’INAIL, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge annuale sulle PMI, adotti una serie di misure concrete. Il percorso previsto si sviluppa su due direttrici fondamentali:

  • elaborazione di modelli organizzativi semplificati di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Questi modelli, pensati specificamente per le MPMI, dovranno essere modulati secondo parametri chiari e predeterminati, che permettano l’adattamento alla singola realtà aziendale.
  • supporto operativo alle aziende. L’INAIL sarà chiamato a fornire assistenza alle imprese nell’adozione e applicazione dei modelli, sia sotto il profilo gestionale sia sotto quello applicativo.

Formazione in materia di sicurezza sul lavoro

L’articolo 8, comma 1, lett. b), integrando l’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) T.U. sicurezza sul lavoro estende la possibilità di erogare la formazione in materia di sicurezza sul lavoro ai lavoratori anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro.

La lett. c) inoltre aggiunge, all’articolo 37, il nuovo comma 5-bis che prevede il responsabile del servizio di prevenzione e protezione possa svolgere, anche in parte rilevante, interventi formativi direttamente nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove sono stati riscontrati comportamenti non corretti o si sono verificati anomalie o sinistri, anche utilizzando moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.

Infine, il comma 2 dell’articolo 8 novella l'articolo 4, comma 40, della legge Fornero (legge 28 giugno 2012, n. 92). 

La norma in vigore prevede che il lavoratore, sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito (ad esempio, CIG) in costanza di rapporto di lavoro, decada dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.

La novella intende estendere la sanzione della decadenza anche ai casi in cui il corso di formazione riguardi la materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Sicurezza sul lavoro per lo smart working

L’articolo 9 interviene a colmare un vuoto normativo importante: nel lavoro a distanza, spesso svolto in ambienti domestici o comunque non aziendali, il datore di lavoro non ha accesso diretto al luogo di prestazione. Ciò rende più difficile garantire le misure e tutele previste dalla legge.

Ad integrazione dell’articolo 3 T.U. sicurezza sula lavoro, la Legge annuale sulle PMI prevede che per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, e in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei video terminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore ha l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

L’omissione di questo obbligo informativo è, per la prima volta, sanzionata ex articolo 55, comma 5, lettera c) T.U. sicurezza sul lavoro ovvero con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.

Si ricorda al riguardo che già l’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di consegnare, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta e l’obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Rispetto alle previsioni della legge istitutiva dello smart working, la legge annuale PMI:

  • specifica che la consegna dell’informativa scritta assolve il datore di lavoro da tutti gli obblighi di sicurezza e, in particolare, di quelli relativi all’utilizzo dei video terminali
  • ne sanziona l’omissione.

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