Smartworker distaccato, retribuzione da ricalcolare

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Smartworker distaccato, retribuzione da ricalcolare

Il datore di lavoro, qualora il lavoratore residente in Italia e distaccato in Francia lavori, a causa della pandemia, da remoto in Italia, è tenuto a rideterminare il reddito del lavoratore basato sulla “retribuzione convenzionale” prevista dal decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quindi, per il periodo di attività lavorativa svolta da remoto in Italia, la “retribuzione convenzionale” utilizzata non può essere assunta come base imponibile ai fini della tassazione.

Il rientro in Italia, infatti, fa venir meno il requisito della permanenza all’estero necessario per l’applicazione della “retribuzione tabellare”.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 345 del 17 maggio 2021.

Lavoro agile distaccato all’estero, come viene tassato il reddito?

L’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a esprimersi in merito alla corretta tassazione di un dipendente, fiscalmente residente in Italia, assunto con contratto a tempo indeterminato e inquadramento di dirigente, distaccato successivamente presso la consociata estera in Francia che, a causa della pandemia, a febbraio 2020 torna in Italia per svolgere la propria attività lavorativa da remoto.

Il datore di lavoro specifica che in qualità di sostituto d'imposta finora ha sempre assoggettato il reddito imputato al dipendente in base all'art. 51, co. 8-bis del Tuir (Dpr. n. 917/1986), secondo il quale:

  • “il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali […]”.

Tali retribuzioni sono fissate entro il 31 gennaio di ogni anno e sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei.

Smart working oltreconfine, il parere dell’Agenzia

Sul punto, l’Amministrazione Finanziaria ricorda che per l’applicazione del citato comma 8-bis è necessario che:

  • l'attività lavorativa sia svolta all'estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
  • l'esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all'estero;
  • il lavoratore viva nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.

Infine, è necessario che il lavoratore sia inquadrato in una delle categorie per le quali il ministero fissa la retribuzione convenzionale.

Sulla base del quadro delineato, nel caso in esame il requisito dei 183 giorni è ampiamente soddisfatto in quanto il dirigente è stato in Francia dal 1° maggio 2019, giorno del distacco, fino al 22 febbraio 2020.

A partire da tale data, tuttavia, viene meno il requisito della permanenza all’estero e di conseguenza la retribuzione convenzionale relativa al mese di febbraio 2020 dovrà essere riproporzionata tenendo conto che dal 23 febbraio 2020 il dipendente soggiorna in Italia e, di conseguenza, da tale data viene meno una delle condizioni richieste dalla normativa.

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