Società in house soggette al fallimento

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Società in house soggette al fallimento

Anche le società “in house”, ovvero le società di capitali con partecipazione pubblica, possono fallire.

L'articolo 1 della Legge fallimentare, infatti, esclude dall'area della concorsualità gli enti pubblici, ma non le società pubbliche.

A queste ultime, ossia, sono applicabili le norme del codice civile nonché quelle sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Società con partecipazione pubblica: soggetto di diritto privato

La società con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici ne posseggano le partecipazioni, in tutto o in parte.

La scelta del legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali, e, dunque, di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico comporta, in ogni caso, che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, "pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto e attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità".

Per dette società, inoltre, la particolare relazione interorganica che lega l’ente societario all’amministrazione pubblica (cosiddetto “controllo analogo”) serve solo a permettere all’azionista pubblico di svolgere un’influenza dominante sulla società, anche attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, ma non incide sull’alterità soggettiva dell’ente societario rispetto all’ente pubblico controllante: l'ente societario resta, pur sempre, un centro di imputazione di rapporti e posizioni soggettive autonomo rispetto all'ente pubblico.

E' quanto ricordato dalla Corte di cassazione, Prima sezione civile, nel testo della sentenza n. 5346 del 22 febbraio 2019, nel ribaltare una decisione di appello con cui, contrariamente ai principi sopra enunciati, era stata affermata la non assoggettabilità al fallimento di una società in house, in quanto ritenuta “in qualche misura” parificabile agli enti pubblici.

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