Socio non operativo esonerato dal vincolo di iscrizione Inps

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Il Comitato della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, con delibera del 13 febbraio scorso, ha accolto il ricorso presentato da una Sas, correggendo così l’interpretazione di una sede romana dell’inps, che non aveva riconosciuto la riduzione dell’aliquota contributiva ex Cuaf (Cassa unica assegni familiari) che si applica sulle retribuzioni dei dipendenti, soprattutto delle imprese commerciali quando la maggioranza dei soci risulta iscritta nella gestione commercianti. In un primo momento l’Inps ha disconosciuto l’agevolazione (inviando la cartella esattoriale) richiamando il disposto dell’articolo .c., secondo il quale l’accomandante, il cui nome è compreso nella ragione sociale, risponde di fronte a terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali. Per l’Inps, dunque, la figura dell’accomandante è solo apparente visto che tale soggetto è di fatto accomandatario (art. .c.). La delibera del Comitato, al contrario, ha chiarito che il socio accomandante, anche se presente nella ragione sociale, “non è ascrivibile alla gestione degli esercenti attività commerciali e non risulta svolgere alcuna attività in favore dell’impresa in forma abituale e prevalente”. Pertanto, per il Comitato è presente il requisito per potere usufruire dell’aliquota Cuaf ridotta per le imprese societarie costituite in forma societaria, dato che la maggioranza degli accomandatari risulta iscritta negli elenchi nominativi di categoria. La motivazione forte che ha fatto cambiare idea all’Inps è che per iscriversi il socio deve svolgere “attività prevalente” all’interno dell’azienda. Di conseguenza, il socio accomandante, anche se considerato di fatto un accomandatario, non potrebbe iscriversi perchè non operativo: cioè non svolge all’interno dell’azienda alcuna attività lavorativa prevalente. 

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