Somministrazione schermata da appalto? Fatture per operazioni inesistenti

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Somministrazione schermata da appalto? Fatture per operazioni inesistenti

Costituiscono fatture per operazioni inesistenti anche quelle connesse al compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente intercorso tra le parti, come nel caso di fatture emesse in riferimento a un appalto di servizi, che costituisca, in realtà, lo "schermo" per occultare una somministrazione irregolare di manodopera.

E' stata confermata, dalla Corte di cassazione, la condanna penale disposta in capo al legale rappresentante di una Srl, riconosciuto colpevole del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, l'imputato aveva indicato nella dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta considerato, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da altre due società, al fine di evadere le imposte sui redditi.

Tali fatture avevano ad oggetto prestazioni derivanti da contratto di somministrazione irregolare di manodopera, schermato da quello di appalto di servizi.

Reato di dichiarazione fraudolenta, configurabilità

L'imprenditore si era rivolto alla Suprema corte, lamentando, tra i motivi, violazione di legge, in riferimento all'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato contestatogli.

Dopo aver premesso che, secondo la sentenza impugnata, l'utilizzazione delle fatture non aveva inciso sulla detraibilità dell'IVA per l'applicazione del regime del c.d. reverse charge, ma soltanto sulla determinazione del reddito di impresa, e che i documenti fiscali in questione erano solo soggettivamente inesistenti, in quanto comunque relativi alla fornitura di manodopera, il ricorrente aveva richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti è configurabile, con riguardo all'evasione delle imposte dirette, solo qualora vengano in rilievo operazioni oggettivamente inesistenti ovvero vengano esposti nelle dichiarazioni dei costi mai sostenuti, ma non anche quando le operazioni siano solo soggettivamente simulate".

Secondo la sua difesa, l'evasione nella specie ravvisata, siccome attenente alle imposte dirette, non era correttamente configurabile, in ragione dell'esistenza oggettiva delle opere di cui alle fatture in questione.

Inesistenza giuridica operazioni per simulazione relativa

Con sentenza n. 45114 del 28 novembre 2022, la Terza sezione penale della Cassazione ha giudicato infondate le predette censure, relative, come detto, alla ritenuta configurabilità del reato contestato con riferimento alle imposte sui redditi.

Sul punto, gli Ermellini hanno ritenuto utile richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di fatture per operazioni inesistenti: tali sono anche "quelle che si connettono, ad esempio, al compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente intercorso tra le parti (inesistenza giuridica per simulazione relativa)".

Conclusione, questa, desumibile dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), Decreto legislativo n. 74/2000, secondo il quale per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono quelli emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Alla luce di questa previsione normativa, è stato enunciato il principio secondo il quale, oggetto della sanzione di cui all'art. 2 del Decreto richiamato, "è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, tenuto conto dello speciale coefficiente di insidiosità che si connette all'utilizzazione della falsa fattura".

Più di recente, è stato puntualizzato che la fattura, al pari di tutti gli elementi equipollenti, deve contenere una rappresentazione veritiera di tutti gli elementi in grado di incidere su aspetti fiscalmente rilevanti, sicché assume rilevanza anche l'inesistenza giuridica, la quale si verifica ogniqualvolta la divergenza tra realtà e rappresentazione riguardi la natura della prestazione documentata in fattura, con ciò determinandosi un'alterazione del contenuto del documento contabile.

Tutto quanto sopra considerato, le fatture emesse con riferimento ad un appalto di servizi, il quale costituisce lo "schermo" per occultare una somministrazione irregolare di manodopera, in violazione dei prescritti divieti:

  • sono qualificabili come fatture connesse al compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente intercorso tra le parti;
  • attengono ad una operazione implicante significative conseguenze di rilievo fiscale.

Contratto nullo e indeducibilità dei costi

Senza dubbio, infatti, il ricorso alla figura dell'appalto di servizi per occultare una somministrazione irregolare dà luogo ad una simulazione relativa, diretta a nascondere la stipulazione di un contratto affetto da nullità.

Proprio in ragione di tale nullità, la società che si avvale del contratto di somministrazione irregolare di manodopera non ha il diritto alla detrazione dei relativi costi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, o IRAP.

Inoltre, la nullità del contratto di somministrazione irregolare di manodopera determina la mancanza di certezza, nonché di determinatezza o determinabilità, dei costi dal medesimo derivanti, e, quindi, ne preclude il riconoscimento ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.

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