Sostanze chimiche: nuove direttive sui controlli doganali
Pubblicato il 16 giugno 2025
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Con circolare n. 12 del 12 giugno 2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) fornisce direttive sulle modalità di effettuazione dei controlli doganali sulle sostanze, miscele e sugli articoli rientranti nel campo di applicazione del Regolamento REACH (CE n. 1907/2006).
Il Regolamento REACH istituisce un sistema unico di:
- registrazione,
- valutazione,
- autorizzazione,
- restrizione delle sostanze chimiche.
Il REACH si applica a sostanze in quanto tali, miscele e articoli.
Invece, non si applica a:
- sostanze radioattive,
- merci in transito o in deposito franco,
- sostanze intermedie non isolate,
- trasporto su mezzi vari,
- rifiuti, come da direttiva 2006/12/CE.
L’obiettivo principale del Regolamento è tutelare in modo efficace la salute delle persone e l’ambiente, assicurando nel contempo la libera movimentazione delle sostanze all'interno del mercato europeo. Per raggiungere questo scopo, il Regolamento stabilisce norme che riguardano sia la produzione sia la commercializzazione dei prodotti, includendo pertanto anche i soggetti che ne curano l’importazione.
Registrazione delle sostanze
Dal 1° giugno 2008:
- Importazioni >1 tonnellata/anno richiedono registrazione presso ECHA;
- Nella dichiarazione doganale va inserito il codice 01CH;
- Le Autorità Regionali REACH possono richiedere dati ad ADM su codici TARIC, operatori economici, quantità e paesi di provenienza, per controlli a posteriori.
Controlli su autorizzazioni
Si legge nella circolare n. 12 del 12 giugno 2025 dell’Agenzia delle Dogane che gli Uffici doganali, selezionando pratiche a campione o su profili di rischio, verificano l'uso dei codici:
- C073, Autorizzazione REACH;
- Y109/Y115/Y105, Esenzioni specifiche o generiche.
In caso di dubbi:
- lo svincolo è sospeso;
- l’operatore deve richiedere il Nulla Osta Sanitario (NOS) tramite NSIS-USMAF.
Se non arriva risposta entro 4 giorni dalla sospensione, l’ADM svincola la merce.
Restrizioni
Le restrizioni limitano o vietano l’uso di determinate sostanze chimiche per tutelare la salute e l’ambiente. Gli Uffici doganali controllano le dichiarazioni doganali per verificare la corretta applicazione dei codici REACH (Y106, Y110, Y113).
In caso di dubbi, viene sospeso lo svincolo della merce, e l’operatore deve richiedere il Nulla Osta Sanitario (NOS) all’USMAF-SASN.
Quest’ultimo ha 4 giorni lavorativi per rispondere. In assenza di risposta, la merce viene svincolata.
Se necessario, possono essere effettuate analisi di laboratorio per accertare la conformità alle restrizioni.
Sanzioni
Ai sensi del D.lgs. 133/2009:
- la violazione dell’art. 56 (immissione non autorizzata) comporta l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro;
- la violazione dell’art. 67 (restrizioni non rispettate) comporta la stessa pena
L’Ufficio delle dogane, in caso di non ammissione all’importazione, trasmette la notizia di reato alla Procura.
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