Sostitutiva del 10% sulle somme erogate a titolo di straordinario se legate alla migliore efficienza aziendale

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Nella nota protocollo 109657 del 30 luglio scorso, l’agenzia delle Entrate risponde ad un quesito di Confindustria, circa la corretta interpretazione del comma 1, lettera c) dell’articolo 2 del decreto legge n. 93/2008, che ha istituito l’imposta del 10%, sostitutiva dell’Irpef e delle imposte addizionali e comunali (“Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro”).

L’Agenzia si è espressa, a tal proposito, confermando lo spirito della norma che è quello di favorire le erogazioni nei confronti dei lavoratori, purchè pertinenti a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. Dunque, anche le somme erogate a titolo di straordinario e non solo le maggiorazioni per lavoro notturno, se collegate a incrementi di produttività, efficienza e rendimento, possono godere del regime fiscale agevolato e fruire della detassazione. Cioè, l’agevolazione può riguardare anche la componente base su cui vengono calcolate le maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario se collegate a incrementi di rendimento ed efficienza finalizzati alla migliore organizzazione aziendale.

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