Sostitutiva Tfr, scade il saldo

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I datori di lavoro o gli enti pensionistici, entro il 17 febbraio 2014, devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del Tfr. Sulla quota di rivalutazione dei trattamenti di fine rapporto maturate al 31 dicembre 2013, escluse le quote maturate nell’anno stesso, si applica un’imposta sostitutiva pari all’11% da versare in due rate, una a dicembre per l’acconto del 90% e una a febbraio per il saldo del restante 10%.

Si utilizza il modello F24, esponendo il codice tributo 1713.

E’ ammessa la compensazione con eventuali crediti fiscali o contributivi. È fruibile anche il credito che deriva dal prelievo anticipato sui Tfr, ex articolo 3 della legge n. 662/1996, fino a compensazione dell’imposta sostitutiva dovuta e l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.

Si ricorda che in caso di lavoratori che aderiscono ad una forma pensionistica complementare non si verifica il presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, in quanto risultano privi del trattamento di fine rapporto che viene interamente destinato al fondo pensione.
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