Spese di lite non pagate: il difensore distrattario può agire in ottemperanza

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Nel processo tributario, se l’Amministrazione non paga spontaneamente le spese di lite, il difensore dichiaratosi anticipatario può richiederne il pagamento direttamente, promuovendo un giudizio di ottemperanza.

Tale diritto nasce dal provvedimento di distrazione emesso a suo favore, che crea un rapporto autonomo tra lui e la parte condannata al pagamento.

Difensore distrattario e giudizio di ottemperanza: legittimazione diretta riconosciuta dalla Cassazione  

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22303 del 2 agosto 2025, ha affermato un principio di diritto in materia di spese processuali nel processo fiscale: il difensore distrattario ha legittimazione autonoma ad agire in giudizio per ottenere il pagamento delle somme liquidate in suo favore, anche mediante giudizio di ottemperanza.

Il contesto processuale e la questione giuridica sottesa

Il ruolo del difensore distrattario nel processo tributario  

Nel processo civile e tributario, il difensore può dichiararsi anticipatario delle spese di lite ai sensi dell’art. 93 del Codice di procedura civile. In tal caso, il giudice può disporre la distrazione delle spese a suo favore, consentendogli di riscuotere direttamente dalla parte soccombente l’importo liquidato per onorari e diritti di difesa.

Questa figura assume rilievo autonomo, poiché il provvedimento di distrazione genera un rapporto obbligatorio distinto tra il difensore e la parte condannata al pagamento.

Il giudizio di ottemperanza e la posizione della CTR  

Nel caso oggetto dell’ordinanza, il difensore aveva ottenuto, in appello, la liquidazione delle spese in suo favore quale distrattario. Poiché l’Amministrazione finanziaria non aveva eseguito spontaneamente il pagamento, lo stesso aveva promosso un giudizio di ottemperanza dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale (CTR).

La CTR aveva però dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la legittimazione attiva a richiedere l’esecuzione del titolo spettasse alla parte processuale originaria (cioè alla società assistita), e non al difensore.

L’intervento della Corte di Cassazione  

Il principio di legittimazione attiva del difensore  

La Suprema Corte ha cassato la decisione della CTR, rilevando che il giudice di merito aveva erroneamente escluso la legittimazione del difensore distrattario, pur in presenza di una sentenza esecutiva favorevole.

È stato ribadito che, in virtù del provvedimento di distrazione, tra il difensore e la parte soccombente si instaura un rapporto autonomo, che legittima il primo a richiedere il pagamento in proprio, anche mediante giudizio di ottemperanza.

La Corte, nella propria disamina, ha richiamato precedenti conformi che hanno chiarito come la legittimazione non spetti al contribuente, ma esclusivamente al difensore.

Il principio di diritto enunciato

Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità:

“In tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento non è eseguito spontaneamente dall'Amministrazione, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, ed il difensore dichiaratosi anticipatario delle spese di lite può domandare in proprio la corresponsione delle somme, perché la sua legittimazione a conseguirle trova fondamento nel provvedimento di distrazione delle spese processuali in suo favore, per effetto del quale s’instaura con la parte soccombente un rapporto giuridico autonomo rispetto a quello che intercorre fra i contendenti nel processo”.

La questione della compensazione delle spese in Cassazione  

Nell'ambito del giudizio di legittimità, l’Agenzia delle Entrate, dal suo canto, aveva proposto un ricorso incidentale, sostenendo che la compensazione delle spese disposta in Cassazione (a seguito di definizione agevolata della lite) avesse “travolto” la precedente condanna alle spese di appello.

La Corte ha dichiarato il detto ricorso inammissibile, rilevando l’assenza di interesse ad agire da parte dell’Amministrazione.

Inoltre, ha chiarito che la compensazione delle spese in Cassazione non si estende automaticamente ai gradi di merito precedenti, specialmente quando interviene per fatti sopravvenuti non noti al giudice di appello.

Conclusioni della Cassazione e rinvio  

In accoglimento del ricorso principale, quindi, la Suprema Corte ha disposto:

  • la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado;
  • il nuovo esame del caso da parte di un collegio in diversa composizione, alla luce del principio di diritto enunciato;
  • l’obbligo di regolamentare anche le spese del giudizio di legittimità.
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