Spese non liquidate in dispositivo? Correzione errore materiale

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Spese non liquidate in dispositivo? Correzione errore materiale

Se nel dispositivo della sentenza venga omessa la liquidazione delle spese quando, in parte motiva, il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali per ottenerne la quantificazione.

È infatti la procedura di cui agli articoli 287 e seguenti del Codice di procedura civile lo strumento da utilizzare in questi casi.

Lo hanno precisato le Sezioni unite civili di Cassazione attraverso un principio di diritto enunciato nel testo della sentenza n. 16415 del 21 giugno 2018, con cui hanno risolto una questione di massima di particolare importanza.

Per i giudici di legittimità, nelle ipotesi, come quella specificamente esaminata, in cui manca solo la liquidazione delle spese in parte dispositiva, è da escludersi la sussistenza di qualsiasi contrasto tra motivazione e dispositivo, in quanto l'omissione può essere sanata agevolmente con la procedura di correzione degli errori materiali, dando attuazione alla statuizione contenuta in motivazione dell'obbligo a carico del soccombente del pagamento delle stesse.

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