Spetta all'amministrazione valutare se un precedente penale incide sulla moralità del concorrente

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Il Tar del Piemonte, nel testo della sentenza n. 1555 del 22 marzo, ha spiegato che, in materia di appalti pubblici, l’amministrazione che ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente non incisivo sulla moralità professionale dello stesso, non è tenuta ed esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto suo convincimento, “potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia attraverso l’ammissione alla gara dell’impresa stessa”. È, eventualmente, la valutazione di gravità che richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale.

E' stato dunque respinto il ricorso avanzato da una cointeressata in un appalto pubblico mirante alla pronuncia di illegittimità dell’ammissione alla gara di una società lamentando l’omessa esclusione dalla gara di quest'ultima perché aveva subito, quattro anni prima, un decreto penale di condanna per violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 20 – Gare pubbliche, paletti sui requisiti morali - Ciccia

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