Sportello Unico delle imprese: semplificazione per i procedimenti amministrativi

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Sportello Unico delle imprese: semplificazione per i procedimenti amministrativi

E’ stato pubblicato il decreto interministeriale del 12 novembre 2021 recante la firma dei ministri per lo Sviluppo Economico, la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica (in GU n. 288 del 3 dicembre).

L’atto contiene il nuovo allegato al Dpr n. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Dl n. 112/2008). Viene, allo stesso tempo, abrogato il vigente allegato.

Il provvedimento assume rilevanza per le attività che devono svolgere le imprese quando si rapportano con la Pubblica Amministrazione: viene agevolato il rilascio delle autorizzazioni evitando la reiterazione di richieste da parte di amministrazioni diverse competenti.

Infatti l’allegato delinea le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento.

In particolare, descrive i requisiti tecnici di riferimento relativi a:

- “l’architettura logica”, l’insieme degli elementi e componenti strutturali che consentono la comunicazione ed il trasferimento dei dati in modalità telematica tra il SUAP e gli enti Terzi coinvolti nel procedimento;

- “le attività, i messaggi e le informazioni”, l’insieme delle attività previste per la presentazione delle istanze al SUAP e l’interazione tra il SUAP, gli enti Terzi coinvolti nel procedimento, che richiedono la comunicazione e il trasferimento dei dati;

- “la sicurezza”: il complesso delle regole di sicurezza che i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento adottano per garantire la riservatezza e il non ripudio delle comunicazioni e del trasferimento dei dati.

Per specifiche tecniche necessario un altro decreto

Il D.I. 12 novembre 2021 informa che entro 240 giorni dall'approvazione dello stesso dovrà essere pubblicato un apposito decreto con le specifiche tecniche e i relativi tempi di attuazione, comunque non superiori ad un anno dalla data di pubblicazione.

Procedura per l’applicazione del SUAP

Il Sistema Informatico degli Sportelli Unici è composto dalle seguenti componenti informatiche:

  • un Componente Front-office SUAP, che consente l’interazione con i soggetti che presentano un'istanza e assicura il reperimento, anche presso le fonti dati certificate, di informazioni, atti e documenti, relativi al singolo procedimento, nonché la realizzazione di tutte le comunicazioni necessarie per la gestione e la conclusione del procedimento avviato con l’istanza del richiedente;
  • un Componente Back-office SUAP, che riceve l’istanza dal Front-office e assicura il coordinamento delle comunicazioni da e verso gli Enti terzi interessati allo specifico procedimento avviato con l’istanza del richiedente;
  • un Componente Enti terzi, che consente alle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento di ricevere l’istanza inoltrata dalla componente informatica Back-office SUAP e di svolgere tutte le attività necessarie per l’adozione del parere di propria competenza.

I Comuni devono dotarsi di sistemi informatici che implementano le componenti informatiche Front-office SUAP e Back-office SUAP in base alle dette specifiche tecniche.

Il Portale “Impresa in un giorno” mette a disposizione dei Comuni le componenti informatiche Front-office e Back-office.

Il sistema di interazione

Il Front-office SUAP, dopo aver ricevuto l’istanza, la inoltra al Back-office SUAP di competenza; questa, a sua volta, assicura la comunicazione con i sistemi informatici degli uffici comunali e delle altre pubbliche amministrazioni coinvolti nel procedimento.

Tra le competenze del Back-office vi è anche la redazione del provvedimento motivato di conclusione del procedimento ed il suo invio al Front-office.

Il registro delle imprese rende accessibili al SUAP le informazioni relative all’iscrizione ed agli eventi modificativi delle imprese, le informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attività non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso.

Allegati

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