Staff leasing: il Tribunale di Bari conferma la compatibilità UE

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Lo staff leasing – somministrazione a tempo indeterminato con missione anch’essa a tempo indeterminato – è legittimo e non contrasta con la Direttiva sul lavoro interinale.

Legittimità dello staff leasing e limiti della Direttiva UE 2008/104

Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3213 del 17 settembre 2025, si è pronunciato su un ricorso relativo alla somministrazione di lavoro e alla corretta interpretazione dello staff leasing, ossia la somministrazione a tempo indeterminato con missione parimenti a tempo indeterminato.

La decisione affronta il delicato rapporto tra normativa nazionale e Direttiva europea 2008/104/CE, chiarendo i confini di applicazione del principio di temporaneità delle missioni e i limiti di utilizzo dello strumento.

La sentenza conferma che le imprese possono ricorrere allo staff leasing nei limiti fissati dal D.Lgs. 81/2015, mentre ai lavoratori viene comunque garantita la stabilità occupazionale grazie al contratto a tempo indeterminato stipulato con l’agenzia di somministrazione.

Staff leasing legittimo: la pronuncia del Tribunale di Bari

Il caso esaminato: rapporto di lavoro tramite somministrazione  

Il lavoratore ricorrente, appartenente alle categorie protette ex L. 68/1999, aveva prestato attività lavorativa continuativa presso un’impresa utilizzatrice dal 2018 al 2024, tramite contratti di somministrazione stipulati con un’agenzia per il lavoro.

Le domande del ricorrente

Nel proprio ricorso, il lavoratore ha sostenuto l’illegittimità dei contratti di somministrazione, ritenendoli utilizzati in modo abusivo per coprire esigenze permanenti.

Ha quindi chiesto che fosse dichiarata la nullità degli stessi e che venisse riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’impresa utilizzatrice, oppure, in via subordinata, la corresponsione dell’indennità prevista dall’articolo 39 del D.Lgs. 81/2015.

Le difese della società resistente  

La società, dal suo canto, ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando che la cessazione della missione era dovuta al contratto di solidarietà in vigore nello stabilimento e che il rapporto del lavoratore con l’agenzia era comunque proseguito presso un’altra azienda.

Ha inoltre evidenziato la piena legittimità dello staff leasing, ritenuto conforme alla normativa nazionale e coerente con gli obiettivi di tutela e garanzia occupazionale.

La decisione del Tribunale di Bari  

La ricostruzione normativa nazionale  

Il giudice del lavoro, nella propria disamina, ha ricostruito l’evoluzione normativa della somministrazione di lavoro in Italia.

Con la L. 196/1997 è stato introdotto il lavoro interinale, primo modello di fornitura temporanea di manodopera.

Successivamente, il D.Lgs. 276/2003 ha riformato la disciplina, legittimando la somministrazione a tempo indeterminato e aprendo la strada al cosiddetto staff leasing.

Infine, il D.Lgs. 81/2015 ha riordinato l’intera materia, confermando e regolamentando lo staff leasing all’articolo 31, fissandone limiti e condizioni applicative.

Il quadro europeo: la Direttiva 2008/104/CE  

La Direttiva europea 2008/104/CE regola il lavoro tramite agenzia interinale, sottolineandone la natura temporanea e imponendo misure contro l’abuso delle missioni a termine.

Tuttavia, secondo il Tribunale, essa non si applica allo staff leasing, in quanto il rapporto con l’agenzia è a tempo indeterminato e assicura già stabilità al lavoratore.

La motivazione del giudice  

Il Tribunale ha motivato la propria decisione chiarendo che lo staff leasing, ossia la somministrazione a tempo indeterminato con missione parimenti a tempo indeterminato, non rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva in parola, la quale disciplina esclusivamente le missioni a termine.

Di conseguenza, non può configurarsi alcun abuso del principio di temporaneità, poiché il lavoratore conserva un rapporto stabile con l’agenzia di somministrazione, che garantisce tutele occupazionali e possibilità di ricollocazione.

Inoltre, l’ordinamento italiano pone limiti quantitativi precisi (art. 31 del D.Lgs. 81/2015), scongiurando il rischio di strutture imprenditoriali prive di dipendenti diretti. Alla luce di tali considerazioni, il giudice ha rigettato il ricorso e disposto la compensazione integrale delle spese processuali.

Staff leasing: legittimo e non in contrasto con norme UE

La decisione, in definitiva, chiarisce che:

  • la somministrazione a tempo determinato resta soggetta ai limiti della Direttiva e al principio di temporaneità;
  • lo staff leasing è uno strumento distinto, che garantisce stabilità al lavoratore e flessibilità all’impresa;
  • i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’agenzia godono di tutele ulteriori, come la possibilità di ricollocazione in nuove missioni.

Rilievo per il diritto europeo e nazionale  

La pronuncia contribuisce a delimitare il campo di applicazione della normativa UE, confermando la legittimità di discipline nazionali che prevedono la somministrazione a tempo indeterminato. Resta tuttavia aperto il dibattito giurisprudenziale su eventuali profili di disparità di trattamento tra dipendenti diretti e lavoratori in staff leasing.

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