Stanziate le risorse del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave

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Stanziate le risorse del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave

Con il decreto del 7 dicembre 2021, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per le Disabilità di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro della Salute prevedono le modalità di assegnazione e di erogazione delle risorse stanziate al fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l’anno 2021.

Le risorse stanziate sono pari a euro 76.100.000, di cui 20.000.000 di euro (previsti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178) assegnati alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze 23 novembre 2016.

L’assegnazione delle risorse a ciascuna regione è calcolata secondo i dati ISTAT e in base alla quota di popolazione regionale nella fascia d’età tra i 18 e i 64 anni.

Ai fini del rafforzamento dell’assistenza alle persone con disabilità grave di cui all'articolo 4, comma 3, lett. a), b) e c), decreto ministeriale del 23 novembre 2016, sono destinati 15 milioni di euro dei 20 milioni di euro (legge 30 dicembre 2020, n. 178). Tale importo è finalizzato al graduale conseguimento dell’obiettivo di servizio per l’attivazione di progettualità previste dal Fondo.

Nel caso in cui, a livello regionale i predetti obiettivi vengano realizzati senza la fruizione (totale o parziale) delle precedenti risorse, gli importi eccedenti saranno destinati in favore degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 3 del decreto 23 novembre 2016.

Secondo quanto previsto dalla programmazione regionale, il trasferimento delle risorse assegnate agli ambiti territoriali avviene entro sessanta giorni dal versamento da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

La successiva erogazione è comunicata entro trenta giorni dal trasferimento delle risorse.

Spetta alle Regioni scegliere gli indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi e dei servizi, i quali dovranno necessariamente contenere:

  • il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell’integrazione sociosanitaria;
  • le modalità di individuazione dei beneficiari;
  • la descrizione degli interventi e dei servizi programmati;
  • la programmazione delle risorse finanziarie;
  • le modalità di monitoraggio degli interventi.

L’adozione della programmazione dovrà essere comunicata al Ministero del lavoro entro novanta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta registrazione della Corte dei conti del presente decreto.

In seguito - valutata la coerenza della programmazione adottata - il Ministero del lavoro procederà alla corresponsione delle risorse spettanti alle regioni, per l’anno 2021.

Le Regioni, annualmente, dovranno rendicontare gli utilizzi di almeno il 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente su base regionale.

Diversamente, le eventuali somme non rendicontate dovranno essere comunicate entro la successiva erogazione.

Altresì, le amministrazioni dovranno dichiarare tutte le eventuali spese legate all’emergenza epidemiologica Covid-19, gli importi sostenuti potranno essere inclusi nella rendicontazione indipendentemente dall’annualità di riferimento.

In particolare, la documentazione prevista dovrà essere integrata con una specifica relazione attestante:

  • l’ammontare delle somme utilizzate;
  • il periodo in cui la spesa fa riferimento;
  • gli estremi dei relativi atti di autorizzazione;
  • la tipologia delle spese.
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