Stp, il reddito è d’impresa: possibile beneficiare del bonus investimenti 4.0 e Mezzogiorno

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Stp, il reddito è d’impresa: possibile beneficiare del bonus investimenti 4.0 e Mezzogiorno

Sì al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “4.0” e al bonus Mezzogiorno per le società tra professionisti titolari di reddito d’impresa.

Il riconoscimento viene direttamente dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 600 del 16 settembre 2021, che è stata diffusa alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 7407 del 17 marzo 2021, avente ad oggetto la qualificazione della natura del reddito prodotto dalle società tra professionisti.

Cassazione, Stp con reddito d’impresa o reddito professionale

In tale pronuncia, i giudici di legittimità riconoscono al reddito prodotto dalle Stp la natura di reddito d’impresa o reddito professionale, in virtù dell'effettiva organizzazione del lavoro. Pertanto, hanno ritenuto applicabile la ritenuta d’acconto, dovuta in caso di reddito di lavoro autonomo, sull’onorario pagato ad uno studio legale costituito in forma di una società tra professionisti a responsabilità limitata, privilegiando la natura dell’attività svolta rispetto alla forma giuridica prescelta.

Tenendo conto di tale principio di legittimità, una società costituita tra professionisti operante nel settore odontoiatrico, volendo effettuare una serie di investimenti e valutando la possibilità di accedere al credito d'imposta per i beni materiali Industria 4.0 e al credito d'imposta per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno, chiede di sapere:

  • se il reddito prodotto dalla società debba essere considerato reddito d'impresa o reddito di lavoro autonomo;

  • se la società, in funzione della risposta di cui al punto precedente, potrà accedere alle agevolazioni suddette relative agli investimenti in beni strumentali;

  • se le suddette agevolazioni sono tra loro cumulabili.

Stp, confermati il reddito d’impresa e la cumulabilità degli investimenti

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 600/2021, conferma la sua posizione già espressa in passato sulle Stp e confluita in diversi documenti di prassi.

 Viene ribadito che le società professionali, di cui all’art. 10, comma 3, della L. n. 183/2011, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dal Codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto.

Dunque, anche per esse trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito di impresa.

Con riferimento al primo quesito, dunque, l’Agenzia ritiene che, ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle Stp, non assume alcuna rilevanza l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria: la forma giuridica, dunque, prevale nell’attuale configurazione del sistema fiscale.

Il secondo quesito risulta direttamente collegato al primo, pertanto è da ammettere il riconoscimento dei vari bonus per gli investimenti che la legge prevede a favore delle imprese, escludendo invece i professionisti.

Nel caso di specie, l’Agenzia riconosce, quindi, alla Stp la possibilità di accedere sia al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “4.0” di cui all’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, sia al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1, commi 98-108 della L. 208/2015, in quanto titolari di reddito d’impresa.

Ciò in quanto, in base alla normativa di riferimento, sono destinatari di entrambe le agevolazioni i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta.

Infine, con riferimento alla cumulabilità tra i due crediti d’imposta, si fa richiamo a quanto già detto nella risposta n. 360/2020: pertanto, in relazione ai medesimi investimenti, è possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.

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