Stranieri formati all'estero: in Italia entro 3 mesi dalla conclusione del corso

Pubblicato il



Stranieri formati all'estero: in Italia entro 3 mesi dalla conclusione del corso

Prosegue l'iter al Senato del disegno di legge di conversione in legge del cd. decreto Immigrazione recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

La Commissione Affari Costituzionali ha avviato l'esame del disegno di legge, in sede referente, approvando, nella seduta del 5 aprile 2023, i primi emendamenti sugli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 20 del 10 marzo 2023.

La discussione in Aula è calendarizzata per la settimana dal 18 al 20 aprile.

Un emendamento approvato dalla Comissione apre un nuovo canale di ingresso, fuori quota, per cittadini stranieri residenti all'estero che hanno completato corsi di formazione professionale e civico linguistica nei Paesi di origine. Vediamo di cosa si tratta.

Decreto Immigrazione: ingresso di stranieri che hanno completato un corso di formazione

L'articolo 3 del decreto-legge n. 20/2023, in vigore dall'11 marzo 2023, novellando l'articolo 23 del T.U. Immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), detta norme per il riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote per precedenti attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica svolte, nei Paesi di origine, da cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

Più dettagliatamente, viene consentito l'ingresso e il soggiorno fuori quota, per lavoro subordinato, allo straniero residente all'estero che completa le predette attività di istruzione e formazione, organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato.

A tali ingressi si applicano le procedure semplificate (articolo 22 T.U.I.) per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato. Tali priocedure prevedono, tra gli altri passaggi obbligatori, anche la richiesta di asseverazione (articolo 24-bis, T.U. I.), demandata ai consulenti del lavoro e agli altri professionisti di cui all'articolo1 della legge n. 12/1979 nonchè alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. L’asseverazione non è invece richiesta per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro un apposito protocollo di intesa (INL, nota n. 2066 del 21 marzo 2023).

Il nulla osta viene rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti per le istanze di nulla osta al lavoro subordinato (commi 5 e 5.1 dell'articolo 22) e la domanda di visto di ingresso va presentata, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla conclusione del corso, corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.

È prevista la possibilità, da parte del Ministero del lavoro, di promuovere accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e per la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine. Tali soggetti possono fare ingresso in Italia con le procedure prima illustrate.

Infine, come ricordato dall'Ispettorato nazionale del lavoro (nota n. 2066/2023) all'ingresso degli stranieri che abbiano partecipato ai corsi di formazione professionale e civico linguistica, organizzati sulla base dei bisogni manifestati dal Ministero del Lavoro, dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, effettuati al di fuori delle quote previste, si applicano le seguenti semplificazioni procedurali (articolo 2, D.L. n. 20/23):

  • il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine complessivo massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta, non siano state acquisite dalla Questura le informazioni relative ad elementi ostativi;
  • l’eventuale successivo accertamento di elementi ostativi riscontrati dalla Questura e/o nell’ambito delle verifiche a campione condotte dall’INL comporta la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno;
  • nell'attesa della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Decreto Immigrazione: corso di formazione all'estero e ingressi per casi particolari

Uno degli emendamenti all'articolo 3 del disegno di legge di conversione in legge del decreto Immigrazione, approvato dalla Commissione Affari Costituzionale nella seduta del 5 aprile 2023, integra l'articolo 3 del decreto-legge n. 20/2023 aggiungendo, al comma 1, la lettera e-bis).

La nuova disposizione prevede che:

1) in via transitoria, per gli anni 2023 e 2024, le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e le loro articolazioni territoriali o di categoria, possano concordare con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, programmi di formazione professionale e civico-linguistica per la selezione e la formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d'origine;

2) i lavoratori possano fare ingresso in Italia a completamento del corso di formazione, previa verifica e attestazione, da parte dei predetti enti e con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari di cui all'articolo 27, entro 3 mesi dalla conclusione del corso.

È importante far notare che questa ulteriore "fuori quota" di ingresso e soggiorno, destinata a lavoratori che abbiano completato corsi di formazioneprofessionale e civico-linguistica nei Paesi d'origine, non solo è prevista in via eccezionale (limitatamente agli anni 2023 e 2024), ma soggiace anche a procedure diverse da quelle prima illustrate.

L'emendamento approvato infatti prevede che si applichino le modalità stabilite per gli ingressi per lavoro per casi particolari di cui all'articolo 27 TUI e che gli ingressi avvengano entro 3 mesi dalla conclusione del corso.

In merito alle (particolari) procedure di cui all'articolo 27 TUI vale infine la pena ricordare quanto evidenziato dall'INL nella più volte citata nota n. 2066 del 2023, laddove chiarisce che le semplificazioni procedurali di cui al decreto Immigrazione sono circoscritte alle richieste di nulla osta all’ingresso presentate in relazione ai flussi e alle sole fattispecie di lavoro subordinato e lavoro stagionale. Restano invece "inalterate competenze, procedure e controlli già devolute all’INL per altri titoli di ingresso sul territorio nazionale per motivi di lavoro, quali, a titolo esemplificativo, gli ingressi c. d. fuori quota di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 286/1998 o ancora, per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in un titolo che comporta l’inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore straniero non appartenente all’U.E. (es: conversione P.S. per studio, artt. 39 e 39-bis, d.lgs. n. 286/1998; conversione P.S. per tirocinio, art. 27, lett. f), d.lgs. n. 286/1998; conversione P.S. per lavoro stagionale, art. 24, comma 10, d. lgs. n. 286/1998)".

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito