Straordinario forfetizzato: quando diventa superminimo
Pubblicato il 23 settembre 2025
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Con l’ordinanza n. 24902 del 9 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione di particolare rilievo in materia di qualificazione giuridica delle voci retributive, in particolare, riconducibili alla forfettizzazione del lavoro straordinario e alla loro successiva trasformazione in superminimi individuali.
Straordinario forfetizzato e superminimo: la vicenda giudiziaria
La vicenda giudiziaria oggetto della controversia dinanzi alla Corte di Cassazione riguarda la qualificazione giuridica di una voce retributiva di € 951, corrisposta per un lungo periodo al lavoratore.
La questione ruota attorno alla possibilità di qualificare tale somma come superminimo individuale oppure come compenso per lavoro straordinario forfettizzato e, in quanto tale, non dovuto in mancanza di prestazioni aggiuntive.
Con sentenza del 15 marzo 2021, la Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la pronuncia del Tribunale del 5 luglio 2018, che condannava il datore di lavoro a corrispondere al dipendente la somma a titolo di superminimo, a ripristinare il trattamento retributivo spettante e a restituire le somme indebitamente trattenute.
Secondo la Corte, le somme corrisposte dal datore di lavoro non erano prive di titolo, bensì trovavano origine in ordini di servizio interni che avevano forfettizzato il lavoro straordinario. Tale erogazione, protrattasi nel tempo, aveva consolidato un vero e proprio diritto del lavoratore, qualificabile come superminimo individuale.
Ragioni del ricorso del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione della Corte d’Appello, sollevando un unico motivo, vale a dire la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c., lamentando extrapetizione.
Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero attribuito natura di superminimo a somme che in realtà costituivano compenso per lavoro straordinario, mai richiesto dal lavoratore. A suo dire, si sarebbe verificata una pronuncia oltre i limiti della domanda (ultra petita), poiché la pretesa del dipendente avrebbe riguardato solo emolumenti connessi a straordinario non prestato.
Oggetto della domanda e asserita extrapetizione
La controversia ruota attorno a due profili principali:
- la natura dell’emolumento: se qualificabile come superminimo individuale (e quindi non riducibile unilateralmente dal datore) oppure come compenso straordinario (eventualmente non dovuto in assenza di prestazioni ulteriori).
- il rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: se la Corte d’Appello si sia pronunciata entro i limiti della domanda del lavoratore oppure se abbia ecceduto, attribuendo una qualificazione giuridica non richiesta.
La Corte di Cassazione ha anzitutto ribadito che non vi è stata alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. sul principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. L’oggetto della domanda era costituito dalla richiesta del lavoratore di vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione dell’importo fisso mensile di € 951,01 e al ripristino del trattamento retributivo fino a marzo 2015.
Il Tribunale, qualificando giuridicamente la domanda, ha correttamente ricondotto l’emolumento alla nozione di superminimo individuale, senza eccedere i limiti della domanda stessa. La Cassazione, richiamando l’ordinanza n. 24902/2025, ha evidenziato come tale qualificazione rientri nel potere-dovere del giudice, purché resti immutato l’oggetto sostanziale della pretesa.
Natura giuridica dell’emolumento
Il ricorrente sosteneva che lo stesso lavoratore avesse qualificato l’indennità come compenso per lavoro straordinario, contestando la decisione di merito che l’aveva invece qualificata come superminimo.
La Corte di Cassazione, sulla base delle risultanze di merito, ha sottolineato che:
- originariamente l’emolumento era stato introdotto come forfettizzazione del lavoro straordinario per il personale non soggetto a vincoli orari;
- tuttavia, con il decorso del tempo, la corresponsione dell’importo si era stabilizzata, assumendo le caratteristiche proprie di un superminimo individuale non assorbibile, percepito continuativamente per oltre vent’anni.
L’ordinanza n. 24902/2025 richiama la precedente giurisprudenza (Cass. n. 4/2015), secondo cui un compenso forfettario di straordinario, se erogato per un lungo periodo e non più correlato alla misura effettiva della prestazione straordinaria, muta la sua funzione e diviene parte integrante della retribuzione ordinaria, con conseguente irriducibilità unilaterale da parte del datore di lavoro.
La Cassazione ha sottolineato che il richiamo alla natura compensativa dello straordinario rilevava soltanto in fase genetica. Con il tempo, l’emolumento aveva assunto una funzione autonoma, distinta da quella originaria, trasformandosi in una componente stabile della retribuzione.
Pertanto, il riferimento del lavoratore al lavoro straordinario non aveva valore sostanziale di domanda di straordinario, ma era volto a illustrare la genesi storica dell’emolumento. In questo contesto, la Corte ha ribadito, con l’ordinanza n. 24902/2025, la correttezza della decisione di merito che aveva qualificato il compenso come superminimo e non come indennità per lavoro straordinario.
Decisione della Cassazione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna del datore di lavoro alla restituzione delle somme trattenute e al pagamento delle spese di lite.
Conclusione: i principi generali affermati
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24902/2025 riafferma un principio fondamentale per la corretta gestione del rapporto di lavoro: un emolumento originariamente corrisposto a titolo di straordinario forfettizzato, se erogato per un periodo prolungato e non più collegato a prestazioni eccedenti l’orario ordinario, assume natura di superminimo individuale, con conseguente irriducibilità unilaterale da parte del datore di lavoro.
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