Studi, il cerchio si stringe

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Dopo i numerosi interventi sopraggiunti con le diverse manovre dello scorso anno, anche in materia di studi di settore il quadro risulta piuttosto complesso. I numerosi interventi degli ultimi mesi sono stati finalizzati per lo più a rafforzare la validità presuntiva dello strumento come metodo di accertamento. Il disegno è iniziato già con la manovra estiva (Dl 223/06) per poi proseguire con 2007. L’intervento più significativo del Dl 223 è stato quello che ha equiparato, ai fini dell’accertamento, i contribuenti in contabilità ordinaria a quelli in contabilità semplificata. In sostanza, quindi, ora, basta che il contribuente risulti non congruo per il singolo anno per essere sottoposto ad accertamento, a prescindere dal regime contabile utilizzato. Tra gli interventi più rilevanti introdotti con 2007, invece, vi è quello relativo ai nuovi indicatori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico. Fino alla revisione dei nuovi studi, alla luce dei nuovi indicatori, viene stabilito che, dal periodo d’imposta 2006, si terrà conto di specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza, idonei all’individuazione dei ricavi attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. I nuovi indicatori di coerenza riguardano sia coloro che applicano gli studi di settore, sia i soggetti sostanzialmente estranei a questa disciplina. Tuttavia, per la definizione dei fattori introdotti e il loro funzionamento si attende ora un provvedimento dell’agenzia delle Entrate. Regole più stringenti sono poi previste anche in tema di sanzioni: viene previsto l’inasprimento, nella misura del 10%, della violazione per infedele dichiarazione quando la stessa deriva dall’omessa o infedele dichiarazione dei dati degli studi di settore. Anche le presunzioni si fanno più stringenti: viene affermato che l’accertamento è possibile per il solo fatto che il contribuente risulta non congruo rispetto ai risultati di Gerico.

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