Studio associato: invio dichiarazioni e visto conformità. Chiarimenti Entrate

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Studio associato: invio dichiarazioni e visto conformità. Chiarimenti Entrate

Un’associazione professionale che si compone di professionisti (avvocati e commercialisti) iscritti ai rispettivi albi professionali, è legittimata a richiedere l'abilitazione all'invio telematico delle dichiarazioni, a prescindere dalla sua reale composizione interna; tuttavia, non può apporre il visto né trasmettere dichiarazioni vistate mancando il requisito del controllo da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.

Così, si è espressa l’Agenzia delle Entrate, nell'interpello n. 245/2021 del 13 aprile, in risposta all’istanza sollevata da un’associazione professionale che riteneva che dal momento che è stata riconosciuta la possibilità di richiedere l'abilitazione all'invio telematico delle dichiarazioni alle associazioni multidisciplinari tra avvocati, la stessa possibilità dovesse ritenersi riconosciuta anche alle associazioni professionali tra avvocati e commercialisti costituite, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1815, in cui almeno la metà degli associati sia costituita da avvocati.

Agenzia: l’associazione professionale non rilascia il visto di conformità

Di parere diverso è l’Agenzia delle Entrate che, nella risposta n. 245/2021, parte dal ricordare quali sono i soggetti che, ai fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel, sono incaricati della loro trasmissione.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono rilasciare il visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte da essi o dal contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti possiede la maggioranza del capitale sociale, sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista.

Per far ciò, il professionista deve inviare una comunicazione alle Entrate, che accertata la sussistenza dei requisiti richiesti, iscrive il professionista nell'elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità.

L'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali ed il possesso della partita IVA sono considerati requisiti necessari al fine di poter apporre il visto di conformità.

Nel caso in cui il professionista eserciti l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di una associazione professionale, questo può essere abilitato qualora i requisiti del possesso di partita Iva e dell'abilitazione alla trasmissione telematica sussistano in capo all'associazione professionale.

Se, poi, il professionista si avvale di una società di servizi di cui possegga la maggioranza assoluta del capitale sociale, lo stesso può essere abilitato se il requisito del possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica sussiste in capo alla società di servizi, fermo restando che il professionista deve essere titolare di autonoma partita Iva. In tal caso, la trasmissione telematica sarà effettuata dall'associazione professionale o dalla società di servizi sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.

Di qui, la conclusione dell’Agenzia secondo cui l’associazione che si compone di professionisti (maggioranza di avvocati rispetto ai commercialisti), che si avvale per il servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali dei propri clienti di una società di servizi contabili, il cui capitale sociale è interamente posseduto dai propri associati iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, è legittimata a richiedere l'abilitazione all'invio telematico delle dichiarazioni.

Al contrario, però, la stessa associazione non può apporre il visto di conformità né trasmettere dichiarazioni vistate, mancando il requisito del controllo da parte dei soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. a) e b) del dpr n. 322/1998.

A loro volta, i singoli professionisti associati possono non richiedere una propria partita Iva e utilizzare quella dell'associazione per l'esercizio della professione ma, nelle attività connesse al visto di conformità, non possono ricorrere ai servizi dell'associazione non avendo il controllo della stessa; mentre, potranno utilizzare la società di servizi le cui quote sono possedute dai commercialisti stessi.

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