Successioni in aree montane: cumulo agevolazioni per terreni agricoli e aziende

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Con la risposta n. 166 del 19 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento di grande rilevanza operativa e fiscale per gli eredi che devono presentare la dichiarazione di successione. In particolare, viene confermata la possibilità di cumulare due distinte agevolazioni:

  • l’agevolazione sui fondi rustici prevista dall’art. 9 del DPR 601/1973;
  • la riduzione dell’imposta di successione sulle aziende ubicate in comuni montani, ai sensi dell’art. 25, comma 4-bis del D.Lgs. 346/1990.

Questa interpretazione è fondamentale per la gestione di patrimoni misti (terreni + aziende) ereditati in aree montane e consente un risparmio fiscale significativo, oltre che una corretta compilazione della modulistica dichiarativa.

Il caso

L’istanza di interpello oggetto della risposta n. 166/E/2025 è stato sollevato da un erede che ha già trasmesso la dichiarazione di successione per alcuni beni ereditati, richiedendo l’applicazione contestuale di due diverse agevolazioni fiscali previste per i beni situati in Comuni montani.

Nello specifico, ha richiesto:

  • da un lato, l’applicazione dell’imposta ipotecaria in misura fissa e l’esenzione dalle imposte catastale e di bollo per i fondi rustici montani, ai sensi dell’art. 9 del DPR 601/1973 (codice “M”);
  • dall’altro, la riduzione del 40% dell’imposta di successione relativa a un’azienda ubicata anch’essa in Comune montano, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 4-bis del D.Lgs. 346/1990 (codice “Q”).

Il contribuente ha tuttavia segnalato una criticità tecnica nel software ministeriale per la compilazione telematica della dichiarazione, che consente l’inserimento di un solo codice agevolativo/riduttivo, impedendo di fatto la selezione contemporanea di entrambe le misure.

A fronte di questa limitazione, l’istante ha prospettato una propria interpretazione, ritenendo correttamente cumulabili le due agevolazioni, in quanto riferite a beni diversi e a imposte differenti, e suggerendo che la liquidazione manuale dell’imposta da parte dell’ufficio competente rappresenti la soluzione operativa per superare il vincolo informatico.

Contesto normativo di riferimento

Prima di esprimere il proprio parere, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato attentamente il quadro normativo richiamato dal contribuente a fondamento della richiesta di cumulo delle due agevolazioni fiscali. Si tratta di due disposizioni distinte, ciascuna delle quali disciplina una specifica misura di favore, riferita a beni differenti (terreni e aziende) e a tributi diversi (imposte ipotecarie e catastali da un lato, imposta di successione dall’altro).

Agevolazione per terreni montani (art. 9, DPR 601/1973)

Questa norma stabilisce che i trasferimenti di proprietà, anche per successione, di fondi rustici situati in territori montani, effettuati a favore di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla relativa gestione previdenziale, beneficiano di un regime fiscale agevolato:

  • l’imposta ipotecaria si applica in misura fissa, indipendentemente dal valore del terreno;
  • le imposte catastale e di bollo sono completamente esenti.

Le stesse agevolazioni si applicano anche ai soggetti non ancora iscritti, ma che si impegnano con dichiarazione sostitutiva a coltivare o condurre direttamente il fondo per almeno cinque anni. In caso di cessione anticipata o mancata coltivazione, l’agevolazione decade. Sono comprese anche le cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

Inoltre, l’agevolazione si estende anche ai trasferimenti effettuati o ricevuti da Comunità montane, purché i beni siano destinati, secondo i piani di sviluppo, a usi industriali, artigianali, cooperativi, agroalimentari o turistici.

Per i fini dichiarativi, i terreni si considerano “montani” se:

  • si trovano ad un’altitudine pari o superiore a 700 metri sul livello del mare;
  • sono inseriti nell’elenco dei territori montani della commissione censuaria centrale;
  • fanno parte di comprensori di bonifica montana.
NOTA BENE: Per fruire di questo beneficio nella dichiarazione di successione, è necessario indicare il codice “M” nel quadro EB, per ogni terreno agricolo che presenta i requisiti richiesti.

Riduzione dell’imposta per aziende montane (art. 25, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990)

Questa disposizione, invece, riguarda il trasferimento mortis causa di aziende o quote di società di persone, situate in Comuni montani con meno di 5.000 abitanti (o in frazioni con meno di 1.000 abitanti, anche se appartenenti a Comuni di dimensioni maggiori).

In presenza di queste condizioni, se l’azienda viene trasferita per successione al coniuge o a parenti entro il terzo grado del defunto, è prevista una riduzione del 40% dell’imposta di successione sul valore complessivo dell’impresa.

Condizione essenziale per mantenere il beneficio è che l’avente causa prosegua effettivamente l’attività imprenditoriale per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.

NOTA BENE: L’agevolazione si richiede tramite il codice “Q” nel quadro EN della dichiarazione di successione. In alternativa alla documentazione completa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti e l’impegno a proseguire l’attività.

In mancanza della prova della continuazione dell’attività entro 60 giorni dalla scadenza del termine quinquennale, il beneficiario decade dal beneficio ed è tenuto al versamento dell’imposta ordinaria maggiorata degli interessi di mora.

Sulla base del quadro normativo analizzato, l’Agenzia delle Entrate ha elaborato la propria risposta interpretativa, prendendo in esame la questione della corretta applicazione delle due agevolazioni richieste e soffermandosi, in particolare, sulla possibilità che entrambe siano indicate all’interno della medesima dichiarazione di successione, pur facendo riferimento a beni distinti e a regimi fiscali differenti.

Entrate: agevolazioni cumulabili

Pertanto, l’Amministrazione finanziaria conclude la risposta n. 166/2025 confermando che, nel caso esaminato, l’erede aveva correttamente allegato alla dichiarazione di successione le dichiarazioni necessarie per accedere alle agevolazioni richieste. Infatti, alla luce delle due norme richiamate, l’Agenzia ha riconosciuto che le agevolazioni possono essere entrambe fruite nella stessa dichiarazione, poiché riguardano beni diversi (terreni e aziende) e imposte differenti (ipotecaria, catastale e di bollo da un lato, imposta di successione dall’altro).

NOTA BENE: Importante è che vengano indicati "i relativi codici negli appositi quadri contenuti nella stessa”.

Dal punto di vista operativo, dunque, l’Agenzia ha fornito precise indicazioni:

  • Per i terreni agricoli situati in territori montani, deve essere utilizzato il codice “M” nel quadro EB, così da attivare l’agevolazione sull’imposta ipotecaria in misura fissa e l’esenzione da imposta catastale e di bollo.
  • Per l’azienda ricadente nei requisiti previsti dall’art. 25, comma 4-bis, va invece indicato il codice “Q” nel quadro EN, al fine di ottenere la riduzione del 40% dell’imposta di successione.

Infine, l’Agenzia ha ricordato che, trattandosi di una successione aperta prima del 1° gennaio 2025 (cioè prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema di autoliquidazione introdotto dal D.Lgs. 139/2024), la liquidazione dell’imposta di successione sarà effettuata dall’Ufficio, tenendo conto della riduzione spettante, mentre le imposte ipotecaria, catastale e di bollo dovranno essere autoliquidate dal contribuente.

Dichiarazione di successione: istruzioni operative per la compilazione

Tipo di bene Agevolazione Riferimento normativo Codice da usare Quadro
Fondi rustici montani Imposta ipotecaria in misura fissa; esenzione da imposta catastale e bollo Art. 9 DPR 601/1973 M EB
Aziende in Comuni montani Riduzione del 40% dell’imposta di successione Art. 25, comma 4-bis D.Lgs. 346/1990 Q EN

NOTA BENE: Per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025:

  • L’imposta di successione sarà liquidata dall’Ufficio con applicazione della riduzione;
  • Le imposte ipotecaria, catastale e di bollo saranno invece autoliquidate dal contribuente.
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