Sulle distanze condominiali parola al giudice

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In sede di lite condominiale la disposizione che regola il rispetto delle distanze, per quanto riguarda i rapporti di vicinato, va letta considerando la struttura della singola costruzione o del singolo edificio nonché i diritti dei singoli proprietari.

In questo senso la sentenza n. 12520 del 2010 della Corte di cassazione secondo cui l’applicazione del disposto dell’articolo 889 del Codice civile, relativo alle distanze da rispettare, come può essere per l’installazione di tubi del gas sulla facciata esterna, può non trovare applicazione se detta installazione sia indispensabile al godimento del bene da parte del singolo e non può trovare altra utile collocazione.

I giudici della Corte di cassazione hanno ritenuto che in tema di distanze “il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sè il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 7 - Distanze minime «derogabili» nelle palazzine - Tortorici

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