Sull'energia svolta già sul 2005

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Ha diffuso ieri la circolare n. 50 l'agenzia delle Entrate, che ha fornito chiarimenti operativi di rilievo sui criteri fissati dal Dl 211/05 (che confluiranno nel Dl fiscale, tra le modifiche apportate dalla conversione in legge) in ordine alle imprese esercenti attività di trasporto del gas naturale, quelle esercenti attività di distribuzione di gas naturale e quelle che operano nella distribuzione di energia elettrica e nella gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica. Queste imprese devono ammortizzare fiscalmente i beni materiali tipici di delle loro attività in base ai citati criteri di legge. Il periodo d'imposta interessato è quello vigente al 19 ottobre 2005, data di entrata in vigore del decreto. Conseguentemente, il periodo d'imposta interessato dalla disposizione per le imprese con esercizio solare coincidente con l'anno solare è il 2005.

 

Assonime - circolare n. 62 del 28 novembre 2005 - rileva che la determinazione del nuovo limite di deducibilità delle quote di ammortamento dipende dalla vita utile dei beni come fissata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

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