Superbonus. Chiarimento Enea su tetti non disperdenti

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Superbonus. Chiarimento Enea su tetti non disperdenti

Chiarimento dell’Enea, in ambito Superbonus, con rifermento al tetto non disperdente dopo la modifica ad opera della legge di bilancio 2021, intervenuta sulla lettera a), comma 1, art. 119 del decreto Rilancio (n. 34/2020).

Con una nota del 7 marzo 2022, Enea evidenzia come sia stato specificato che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Va ricordata, in merito, la definizione contenuta nel decreto 26 giugno 2015 ossia “superficie disperdente S (m2): superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione”.

Il concetto di superficie disperdente è ormai consolidato da tempo e applicato all’interno della definizione del “Rapporto di forma S/V”, da cui sono dipesi nel tempo:

  • i limiti massimi ammissibili dei coefficienti volumici di dispersione termica;
  • l’indice di prestazione energetica per climatizzazione invernale;
  • il parametro H’t;
  • le definizioni di ristrutturazione importante di 1° e 2° livello.

Dunque, Enea declama, di concerto con MiTE, l’interpretazione della nuova lettera a) del comma 1 dell’art. 119 in parola, come segue: “Può accedere al Superbonus l’intervento di coibentazione del tetto freddo copertura non disperdente POND a condizione che si coibenti più del 25 della superficie lorda complessiva disperdente reale. Quindi, la superficie del tetto freddo, che è appunto non disperdente, non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25. L’intervento POND è ammissibile soltanto se si esegue l’intervento trainante di cui al comma 1, lett. a).

A seguito di ciò, è stata aggiornata la sezione del sito ENEA “asseverazioni”.

Inoltre, la nota 7 marzo 2022 rammenta l’avviso del 31 agosto 2021 dove veniva specificato che “le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.”

Pertanto, la coibentazione del tetto non disperdente è di scarsa efficacia. La trasmissione del calore verso l’esterno viene calcolata considerando un doppio passaggio:

- dall’ambiente caldo all’ambiente freddo,

- dall’ambiente freddo verso l’esterno.

Ha, tuttavia, una certa rilevanza quando non è possibile intervenire all’estradosso dell’ultimo solaio o meglio ancora quando si recupera il sottotetto.

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