Modulo CILA semplificato per l’accesso al Superbonus

Pubblicato il



Modulo CILA semplificato per l’accesso al Superbonus

Con la conversione in legge del decreto Semplificazioni – n. 77/2021 – si è provveduto a rendere più appetibile il ricorso all’agevolazione, ormai ben nota, Superbonus 110%, istituita dal Decreto Rilancio (n. 34/2020), per incentivare interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La novità più eclatante è la modifica che ha semplificato i dati da inserire nel modello CILA.

Nel corso del tempo si sono succedute varie modifiche in materia e con legge di Bilancio 2021 si è prorogata l’applicazione della detrazione del 110% per gli interventi di efficienza energetica, nonché quelli antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021).

Ancora, è stato dilatato ulteriormente il periodo di operatività del bonus:

  • per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Per le spese sostenute per effettuare le previste opere edilizie è riconosciuta una detrazione nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo e per le spese sostenute nel 2022 in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Oltre alla detrazione diretta è ammesso optare per lo sconto in fattura – praticato dai fornitori di beni o servizi – o per la cessione del credito a determinati soggetti.

E’ necessario, altresì, che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, chiamati anche ad attestare la congruità delle spese sostenute mettendo in atto gli interventi agevolati.

Interventi oggetto di agevolazione

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici - cd. interventi "trainanti" - in aggiunta ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi - cd. interventi "trainati".

Tra gli interventi principali sono annoverati:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Corrono ad integrare i suddetti interventi che devono essere eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, quali:

- interventi di efficientamento energetico;

- installazione di impianti solari fotovoltaici;

- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Superbonus e le semplificazioni

In occasione della conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 - Semplificazioni – in legge n. 108 del 29 luglio 2021 sono state inserite delle novità, negli articoli 33 e 33-bis, riguardante la materia del Superbonus 110%.

L’obiettivo perseguito nel provvedimento è stato di rendere più agevole l’approccio al bonus rimuovendo gli ostacoli burocratici al suo utilizzo, che nelle fasi attuative risultava ostacolato da alcune richieste, quale l’obbligo di attestare la conformità edilizia dei fabbricati, particolarmente complessa per gli edifici più datati.

Nello specifico, viene riconosciuto il Superbonus anche:

  • per gli interventi diretti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici (compresi quelli effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni);
  • alle ONLUS che effettuano gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, e viene determinato il limite di spesa per le singole unità immobiliari. Viene richiesto che i beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali insieme al fatto che i membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.

Risolto anche il problema dello spessore nell’ambito degli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico: la maggiore ampiezza non sarà considerata ai fini del rispetto delle distanze minime di cui all’articolo 873 del codice civile, purchè l’intervento rientri tra quelli previsti dall’articolo 16-bis del TUIR.

Ma la semplificazione più attesa, richiesta a viva voce dall’ANCI, è lo snellimento del modulo di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) attraverso la quale si rende possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. In questo modo viene eliminata l’attestazione dello stato legittimo.

Attenzione. Si specifica che le misure di semplificazione non potranno essere applicate agli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione integrale.

Superbonus e Onlus

Viene data possibilità di avvalersi del Superbonus alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale anche per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (quali caserme, ospedali, case di cura e conventi); inoltre si stabilisce la misura per determinare il limite di spesa per le singole unità immobiliari.

In pratica, questo è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, per le ONLUS, le ODV iscritte nei registri e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • svolgimento di attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
  • assenza di compenso o indennità di carica per i membri del consiglio di amministrazione;
  • possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. In caso di comodato d'uso gratuito si richiede che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore al 1° giugno 2021.

Superbonus e nuova CILA

A seguito dell’approvazione della Conferenza Unificata, è stato predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica il nuovo modulo CILA Superbonus, valido a livello nazionale senza che sia necessario, quindi, l’intervento delle singole regioni.

L’Anci ha pubblicato un vademecum riassuntivo del contenuto del modello: “Quaderno ANCI – CILA Superbonus”.

Lo strumento, si precisa, vale per tutti gli interventi ammissibili al Superbonus, compresi quelli che riguardano parti strutturali degli edifici e i prospetti; come detto, rimangono esclusi quelli che prevedono demolizione e ricostruzione dell'intero edificio. Ammessa anche la variazione in corso d’opera: pertanto, quando ciò avviene, la CILA non dovrà essere annullata ma sarà sufficiente presentare una nuova comunicazione che costituirà integrazione della precedente.

Attraverso la nuova CILA vengono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile, ovvero che la costruzione dell’immobile è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione.

Ciò comporta che non è più obbligatoria la verifica dello stato legittimo. Rimane comunque impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

In caso di interventi rientranti nel Superbonus 110% già classificati quali edilizia libera, non è richiesta la presentazione di alcun elaborato progettuale.

La presentazione della CILA Superbonus è utile:

  • per gli interventi in corso finalizzati ad ottenere il Superbonus elaborati in forza di altri procedimenti edilizi con data anteriore all’entrata in vigore del DL n. 77/2021, con la possibilità di richiedere al Comune di considerare valida la documentazione progettuale già presente agli atti;
  • in caso di interventi soggetti al Superbonus connessi con altri collegati ad altre opere, prestando attenzione a porre in essere anche i procedimenti edilizi per le opere non comprese.

Viene sottolineato che quando la realizzazione degli interventi Superbonus prevedono la richiesta di atti od autorizzazioni ad enti diversi dalle amministrazioni comunali, come nel caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/2004, tale documentazione deve essere preventivamente acquisita, qualora sia considerata necessaria rispetto agli interventi in progetto.

Nuova CILA: il contenuto

Il modulo valido dal 5 agosto 2021 contiene una sezione che deve essere implementata con i dati del titolare dell’intervento (da reinserire anche nell’allegato “Soggetti coinvolti”).

Detto titolare è tenuto a dichiarare di avere titolo alla presentazione della pratica edilizia relativa all’immobile oggetto di intervento, specificando se è titolare esclusivo o meno.

Altra notizia riguarda le opere da realizzare, dovendo indicare che:

  • non riguardano parti comuni;
  • riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale;
  • riguardano sia parti comuni di un fabbricato condominiale sia parti dell’immobile di proprietà di singoli condomini, come risulta dall’allegato “Soggetti coinvolti”;
  • riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, come risulta dall’allegato “Soggetti coinvolti”;
  • riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto.

Seguono le informazioni:

- sui dati dell’immobile e la data di inizio dei lavori;

- sui tecnici incaricati, il progettista delle opere architettoniche, il direttore o la direttrice dei lavori delle opere architettoniche, il progettista delle opere strutturali, il direttore/trice dei lavori delle opere strutturali, altri tecnici incaricati;

- sull’impresa esecutrice dei lavori.

Circa i dati dell’edificio, si evidenzia come non è più richiesta l’attestazione dello stato legittimo dell’edificio, mentre per l’attestazione relativa alla costruzione/legittimazione dell’immobile va specificato:

  • se la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
  • il titolo edilizio che ha autorizzato la costruzione dell’immobile;
  • il titolo che ha legittimato la costruzione dell’immobile.

La seconda parte riguarda i dati del progettista (dichiarazione circa la tipologia di intervento e altre comunicazioni collegate all’intervento).

Allegati – Vanno aggiunti i documenti relativi a:

- soggetti coinvolti (obbligatorio);

- ricevuta di versamento dei diritti di segreteria (se previsto dal Comune);

- copia dei documenti di identità del/i titolare/i e/o del tecnico (se i soggetti coinvolti non hanno sottoscritto digitalmente e/o in assenza di procura/delega);

- notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.lgs. n. 81/2008;

- copia della procura/delega (nei casi di procura/delega a presentare comunicazione ovvero se l’intervento è effettuato su condominio composto da 2 a 8 unità immobiliari, che non abbia nominato un amministratore).

Per quanto riguarda l’elaborato progettuale la predisposizione del nuovo modulo CILA riporta che si tratta di una mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare. Il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi per rendere una più chiara e compiuta descrizione. Quindi, per gli interventi di edilizia libera è sufficiente una sintetica descrizione dell'intervento, da inserire direttamente nel modello.

Decadenza dal Superbonus

Il Decreto Semplificazioni del 2021 pone come motivo di decadenza dall’agevolazione del 110% la mancata presentazione della CILA. Altre cause sono identificate:

  • nella difformità degli interventi realizzati rispetto alla CILA presentata;
  • nella mancanza dell’attestazione del titolo abilitativo relativo alla costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
  • nella falsità delle attestazioni previste dalla disciplina del Superbonus (articolo 119, comma 14, DL n. 34/2020).

 

Quadro Normativo

D.L. n. 77/2021, converitito in L. n. 108/2021, artt. 33 e 33-bis

“Quaderno ANCI – CILA Superbonus" - 28 luglio 2021

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito