Superbonus e bonus edilizi, ultima chiamata per le opzioni

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Superbonus e bonus edilizi, ultima chiamata per le opzioni

Ancora poche ore per comunicare all’Agenzia delle Entrate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, di cui all’articolo 121 del Dl n. 34/2020, relative alle spese per interventi edilizi sostenuti nel 2023 e/o per la cessione delle "rate residue" non fruite delle detrazioni riferite a spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022

Il giorno 4 aprile 2024 è, infatti, il termine ultimo per effettuare le suddette comunicazioni delle opzioni riferite ai bonus edilizi, come ufficialmente prorogato dal provvedimento n. 53159 dell’Agenzia delle Entrate.  

Per approfondire il documento di prassi agenziale del 21 febbraio 2024, si invita a leggere il post: “Bonus edilizi, doppia proroga in scadenza per le comunicazioni al Fisco”.

Fine remissione in bonis, non sono più ammessi errori

Il recente Decreto agevolazioni fiscali (Dl n. 39/2024) oltre che prevedere la soppressione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni legate ai bonus edilizi, all’articolo 2, ha anche modificato la disciplina della remissione in bonis.

NOTA BENE: Dunque dal 4 aprile 2024 non ci sarà più il margine di tempo concesso per regolarizzare. Sarà una sorta di click day per molti contribuenti, che rischiano di perdere le detrazioni maturate.

L’ultimo appello per comunicare la cessione, dunque, sta per scadere e occorre la massima attenzione perché la possibilità di recupero entro il 15 ottobre è saltata e non ci sarà più la possibilità di correggere gli errori.

Le novità del Decreto legge n. 39 del 29 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75/2024, sono state esaminate dell’articolo: “Decreto agevolazioni fiscali in Gazzetta Ufficiale. Fine cessione e sconto per Superbonus”.  

In breve, rinviando per un approfondimento del tema al citato post, si ricorda che cancellando la possibilità per i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis (che avrebbe consentito la sanatoria dei ritardi e dei piccoli errori formali della citata comunicazione fino al 15 ottobre 2024, dietro pagamento di una piccola snazione), viene indicata come data ultima entro la quale intervenire quella del 4 aprile 2024.

Pertanto, oltre la scadenza ordinaria del 4 aprile non sarà più possibile:

  • comunicare l’esercizio delle opzioni relative alle spese sostenute nell’anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022
  • correggere gli errori sostanziali commessi nella comunicazione delle suddette opzioni presentata entro il termine del 4 aprile 2024 (vengono superate le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 33/2022 § 5.4, che consentivano di correggere gli eventuali errori rilevanti commessi).

Infine, per le comunicazione di opzione trasmesse dal 1° aprile al 4 aprile 2024, il termine ultimo per la loro sostituzione mediante procedura telematica è fissato al 4 aprile 2024 e non al 5 maggio 2024 (provvedimento Agenzia delle Entrate n. 35873/2022).

L’intenzione dell’Esecutivo è quella di salvaguardare i conti pubblici: il ritardo delle suddette informazioni, nel caso fosse rimasto in vita l’istituto della remisisone in bonis fino alla data di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (presumibilmente fissata al 15 ottobre 2024, salvo proroghe) non avrebbe permesso una corretta gestione delle finanze pubbliche, ritardandone le stime e le valutazioni dell’efficacia delle stime stesse.

NOTA BENE: A salvarsi sarà solo chi è in possesso delle fatture che documentano le spese sostenute per l’avvio dei lavori.

Il decreto agevolazioni fiscali è intervenuto sulle eccezioni lasciate aperte dai precedenti decreti “Blocca cessioni” e “Superbonus”; infatti, ora, la cessione viene cancellata anche per il Terzo settore, gli Iacp e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che finora si erano salvati dalla stretta.

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