Superbonus: le recenti modifiche normative sotto la lente del fisco

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Superbonus: le recenti modifiche normative sotto la lente del fisco

Con la circolare 13/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle novità in materia di superbonus introdotte dal D.L. 176/2022 (Decreto cd. ”Aiuti-quater”), dalla legge di bilancio 2023 e dal D.L. n. 11/2023 (Decreto c.d. ”Cessioni“). Tra le principali novità, la proroga al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo nonché in merito alla possibilità di ripartire la detrazione in 10 anni, anziché in 4, per le spese sostenute nel 2022. Spazio, infine, allo sconto fiscale per gli impianti fotovoltaici che la legge di Bilancio 2023 ha esteso alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato (Odv) e alle Associazioni di promozione sociale (Aps): il beneficio vale anche per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti.

Novità in materia di Superbonus

Con l’articolo 9, co. 1, lett. a) e b) del D.L. 176/2022 (Decreto cd. ”Aiuti-quater”) il legislatore ha modificato il comma 8-bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio e introdotto il comma 8-bis.1.

In particolare, per effetto di tali modifiche il Superbonus si applica:

  1. nella misura del 110% alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 dai condomìni e dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) per gli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche e da ONLUS, ODV, APS.

La detrazione, inoltre, spetta ai medesimi soggetti nella misura:

  • del 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
  • del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;
  • del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

ATTENZIONE: Le predette detrazioni si applicano anche alle spese sostenute dalle persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

  1. nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 (come modificato dal D.L. n. 11/2023) per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere anche compresi i lavori non rientranti nel Superbonus). Per tali interventi, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:
  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare
  • che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
  • che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;
  1.  nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, per i quali al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Tuttavia, le citate modifiche apportate al comma 8-bis, non si applicano agli interventi:

a) diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti presentata alla data del 25 novembre 2022;

b) effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata al 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 18 novembre 2022. La data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso dei cd. mini condomìni dal condomino che ha presieduto l’assemblea;

c) effettuati dai condomìni per i quali la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022. La data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso dei c.d. mini condomìni dal condomino che ha presieduto l’assemblea;

d) comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

In tali ipotesi continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti con applicazione della detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

ATTENZIONE: La mancata presentazione della CILA nei termini non consente di accedere alle suddette “deroghe”.  Resta inteso che, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’elenco sopra richiamato, iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILArileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente.

Esempio: un condominio che ha convocato l’assemblea in data 9 novembre 2022, presentato la CILA il 10 novembre 2022 e deliberato l’approvazione degli interventi in data 30 novembre 2022 non può fruire del Superbonus 110% anche per il 2023 in quanto la delibera assembleare è stata adottata oltre le date normativamente previste, a nulla rilevando la data di convocazione dell’assemblea straordinaria.

Progetti in variante alla CILA

L’articolo 2-bis del D.L. n. 11/2023 - con una norma di interpretazione “autentica” - ha statuito che la presentazione di un progetto in “variante” alla CILA, o al diverso titolo abilitativo, non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, comma 894 della legge di bilancio 2023. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della variante.

In altri termini, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile per gli interventi agevolabili occorre fare riferimento alla data di presentazione della originaria CILA o del diverso titolo abilitativo in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, e, in caso di interventi condominiali, alla data della prima delibera di esecuzione dei lavori.

Al riguardo, la circolare 13/E/2023 ha precisato che, a titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA, che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dall’articolo 1, co. 894, della legge di bilancio 2023:

  • non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale
  • ma anche la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi,
  • nonché la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.

In caso di varianti in “corso d’opera”, l’Amministrazione ritiene che queste possano essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

Qualora per gli interventi “trainanti” siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 1, comma 894, lettere da a) a d), della legge di bilancio 2023, il Superbonus spetta - con la medesima aliquota - anche per le spese sostenute per gli interventi trainati effettuati sulle parti comuni dell’edificio nonché per quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.  In altri termini, al fine di estendere ai lavori trainati, effettuati sulle parti comuni dell’edificio e sulle singole unità immobiliari, il regime agevolativo vigente “prima” delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023, è sufficiente che tali interventi siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti per i quali risultano rispettate le condizioni previste dalla legge.

Esempio: se il condominio ha deliberato interventi trainanti entro il 18 novembre 2022 e presentato la CILA prima del 31 dicembre 2022, può godere della medesima percentuale di detrazione anche per le spese sostenute per i lavori trainati.

ATTENZIONE: Per gli edifici condominiali sottoposti a vincoli culturali e paesaggistici (DLgs. 42/2004) è stato precisato che se - per effetto dei vincoli ai quali l’edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali - non è possibile effettuare neanche uno degli interventi trainanti, il Superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi trainati. Ai fini dell’applicazione delle deroghe è, pertanto, necessario che la CILA riferita agli interventi trainati sia stata presentata entro il 25 novembre 2022.

Interventi su edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti

L’articolo 9 del decreto “Aiuti-quater”, modificando l’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo del D.L. 34/2020 ha esteso l’applicazione del 110% alle spese sostenute entro il 31 marzo 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) da parte delle persone fisiche per gli interventi realizzati:

  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze,
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze,

a condizione che al 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

L’articolo 01 del D.L. n. 11/2023 ha successivamente previsto la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire del Superbonus per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, sempre a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30%dell’intervento complessivo. Per le spese post 30.09.2023, invece, i citati soggetti, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, possono continuare ad avvalersi delle detrazioni spettanti per interventi di efficienza energetica (Ecobonus), antisismici nonché della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Interventi avviati "dal 2023" su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti

L’articolo 9 del Decreto cd. ”Aiuti-quater” nel modificare l’articolo 119, comma 8-bis del D.L. n. 34/2020 ha previsto nel terzo periodo che, per gli interventi avviati dal 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
  • l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  •  il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

In altri termini, la norma consente alle persone fisiche che sostengono spese per gli interventi edilizi rientranti nella disciplina del Superbonus, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, di beneficiare della detrazione nella misura del 90% delle spese sostenute nell’anno 2023, a condizione che i lavori siano avviati dal 1° gennaio 2023.

Per «interventi avviati dal 1° gennaio 2023» devono intendersi gli interventi per i quali la CILA sia stata presentata a decorrere dal 01.01.2023, per i quali la data di inizio lavori indicata nella medesima CILA è successiva al 31 dicembre 2022.  Possano rientrare nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o mediante un’attestazione (autocertificazione) resa dal direttore dei lavori. Il requisito della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento dell’edificio, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente, costituisce una novità rispetto alla precedente disciplina del Superbonus; detto requisito è necessario solo per gli interventi iniziati dal 1° gennaio 2023.

In merito al requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad “abitazione principale”, l’Agenzia ritiene che possa essere applicata la definizione del comma 3-bis dell’articolo 10 del Tuir, secondo cui:

«per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata».

Conseguentemente, rientra in tale nozione anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo). Resta inteso che nell’ipotesi in cui è teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare (circolare n. 50/E/2002). Qualora l’unità immobiliare “non” sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il Superbonus spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.

Per quanto attiene al requisito reddituale, la norma stabilisce che il reddito di riferimento per usufruire dell’agevolazione non deve superare l’importo di 15.000 euro e fornisce anche elementi utili per il calcolo di detto parametro. In particolare, il reddito di riferimento è calcolato dividendo il reddito complessivo familiare per un coefficiente denominato «numero di parti». Il reddito complessivo familiare è costituito dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, non legalmente ed effettivamente separato, o dal soggetto legato da unione civile.

Vanno sommati, inoltre, i redditi posseduti dal convivente del contribuente, presente nel nucleo familiare, nonché quelli dei familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato al contribuente da unione civile, presenti nel nucleo familiare se ricorrono i requisiti reddituali di cui al comma 2 dell’articolo 12 del TUIR per essere considerati fiscalmente a carico. Ai fini in esame, fanno parte del nucleo familiare:

  • il coniuge o il componente dell’unione civile, anche se non risulta nello stato di famiglia perché, ad esempio, ha una diversa residenza;
  • il convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà;
  • i figli e ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile purché siano fiscalmente a carico.

ATTENZIONE: Per la determinazione del nucleo familiare si fa riferimento alla composizione dello stesso nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa.

Per quanto attiene alla determinazione del reddito occorre fare riferimento al reddito complessivo relativo all’anno precedente a quello di sostenimento della spesa. Al riguardo occorre ricordare che il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del TUIR, ma tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario e della quota di agevolazione ACE.

Il numero di parti è quantificato tenendo conto della composizione del nucleo familiare.  In particolare, il numero di parti è pari a “1” se il nucleo familiare composto da una sola persona ed è incrementato di 1 se nel nucleo è presente il coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o il convivente, nonché di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti due familiari a carico e di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico.

ATTENZIONE: Concorrono a determinare il numero di parti, i familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest’ultimo o dell’altro genitore o di entrambi.  Nel caso, ad esempio, di un figlio di genitori separati che sia a carico di entrambi, quest’ultimo va considerato in ambedue i nuclei, a prescindere dalle percentuali di carico fiscale, per quel che riguarda sia il numero di parti sia il reddito complessivo familiare. Si può verificare, inoltre, la circostanza che un familiare risulti fiscalmente a carico per una sola parte dell’anno (per esempio in caso di nascita nel medesimo anno); anche in tal caso il familiare va considerato nei predetti calcoli a prescindere dalla circostanza che risulti fiscalmente a carico solo per una parte dell’anno e senza effettuare alcun ragguaglio.

Esempio di calcolo del reddito

Un contribuente con un reddito complessivo dell’anno precedente pari a 25.000 euro, nel cui nucleo familiare sia presente il coniuge con un reddito pari a 11.000 euro ed un figlio che non possiede redditi, che quindi è a carico fiscalmente, ha un reddito di riferimento pari al rapporto tra reddito complessivo familiare e numero di parti: 36.000/2,5= 14.400 euro, come di seguito determinati.

Reddito complessivo familiare = 25.000 + 11.000 = 36.000;

Numero di parti = 1 (contribuente) + 1 (coniuge) + 0,5 (1 familiare a carico).

Interventi effettuati su edifici condominiali da parte di IACP e cooperative

Per quanto concerne gli interventi effettuati:

  • dagli IACP ed enti aventi analoghe finalità sociali, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili posseduti e assegnati ai propri soci;

 la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 a “condizione” che al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.  Qualora tale ultima condizione non si realizzi, i lavori avviati su edifici da essi interamente posseduti, non potranno continuare a beneficiare del superbonus sulle spese sostenute dal 1° luglio 2023 in poi.

Le medesime considerazioni valgono qualora le unità immobiliari dell’edificio condominiale risultino, in prevalenza, possedute dalle cooperative e assegnate in godimento ai soci. Conseguentemente, per gli interventi ammessi all’agevolazione effettuati su edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile sia riferibile ai predetti istituti o enti e cooperative, qualora non si realizzi la condizione che al 30.06.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento:

  • se ricorrono le condizioni dell’articolo 1, comma 894, lett. b) e c) della legge di bilancio 2023, si applicano le disposizioni “previgenti” del comma 8bis, primo periodo dell’articolo 119 D.L. 34/2020 (applicazione della detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65%per quelle sostenute nell’anno 2025);
  • se “non” ricorrono le condizioni dell’articolo 1, comma 894, lett. b) e c), della legge di bilancio 2023, resta ferma l’applicabilità della disciplina del “vigente” comma 8bis, primo periodo, dell’articolo 119 D.L. 34/2020 (applicazione della detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025).

Condizioni previste dalla legge di bilancio 2023

Articolo 1, co. 894, lett. b)

La CILA deve risultare effettuata alla data del 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori deve essere adottata in data antecedente al 18 novembre 2022. La data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea.

Articolo 1, co. 894, lett. c)

La CILA deve risultare effettuata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori deve essere adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022. La data della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea.

ATTENZIONE: In base all’articolo 2-bis del D.L. n. 11/023 la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.

Impianti solari fotovoltaici

L’articolo 1, comma 10, lett. a), della legge di bilancio 2023 ha introdotto nell’articolo 119 del Decreto Rilancio il comma 7-bis, prevedendo che la detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici spetta anche per gli interventi realizzati dalle Onlus, OdV  e ASP in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi trainanti rientranti nel Superbonus, sempre che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli culturali e paesaggistici. Il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici nonché per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati, anche se realizzati su strutture pertinenziali agli edifici.

L’applicazione della “maggiore” aliquota è subordinata alla:

  • installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti (interventi di efficienza energetici e antisismici), nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa;
  • cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.  Inoltre, la detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. L'Agenzia ritiene che il comma 7-bis si applichi anche per l’installazione contestuale o successiva dei sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Interventi in zone sismiche

Il comma 8-ter dell’articolo 119 del D.L. 34/2020 prevede che:

«Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento».

La disposizione stabilisce quindi che, a determinate condizioni, il Superbonus spetta nella misura del 110% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, senza, dunque, alcuna riduzione dell’aliquota.

Data la ratio della disposizione, che mira ad agevolare e accelerare la ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche, il richiamo contenuto nel comma 8-ter a «tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis» comporta che la proroga al 31.12.2025 della detrazione nella misura “piena” del 110% delle spese sostenute riguarda:

  • gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati di cui al comma 8-bis,
  • e, realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari (senza tener conto delle ulteriori condizioni richieste dal terzo periodo del comma 8-bis).

In sintesi, si applicano agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato il “nesso causale” tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. L’articolo 9 del Decreto Aiuti-quater ha, inoltre, inserito un nuovo periodo con il quale si stabilisce che anche per gli interventi ivi contemplati ed effettuati dalle Onlus, OdV  e  ASP che svolgono attività di prestazione di servizi “socio-sanitari e assistenziali” negli immobili adibiti a strutture sanitarie, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.

Interpretazione autentica del comma 10-bis dell’articolo 119

L’articolo 119, comma 10-bis del Decreto Rilancio stabilisce particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione spettante per interventi rientranti nel Superbonus, a condizione che:

  • le spese siano sostenute da ONLUS, OdV o APS che si occupino di servizi socio-sanitari, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi agevolabili, siano posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

In particolare, in tali casi, il limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra:

  • la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico;
  • e la superficie media di una unità abitativa immobiliare.

L’articolo 2, co. 3-bis del D.L. n. 11/2023 ha previsto che tutti i requisiti per rientrare nell’ambito di applicazione del citato comma 10-bis devono sussistere sin dalla data di avvio dei lavori, o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono persistere sino alla fine dell’ultimo periodo di imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione. Fa eccezione il solo requisito della registrazione del contratto di comodato d’uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell’immobile oggetto degli interventi. Il successivo comma 3-ter ha previsto che il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle ONLUS, OdV o APS è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova, oppure con dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che i suddetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.  Per effetto della norma sono, pertanto, superati i chiarimenti resi con la circolare n. 3/E/2023.

Opzione per la fruizione della detrazione in 10 quote annuali

L’articolo 2, comma 3-sexies del D.L. n. 11/2023 ha introdotto nell’articolo 119 il comma 8-quinquies, in virtù del quale il contribuente, per le spese sostenute nell’anno 2022, può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni. Tale nuova ripartizione decorre dal periodo d’imposta 2023. La ripartizione su un periodo più ampio ha la finalità di agevolare la fruizione della detrazione, evitando possibili situazioni di “incapienza fiscale”. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 ed è irrevocabile. La predetta opzione è esercitabile a condizione che la spesa relativa al periodo d’imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023).

  

Quadro Normativo

 

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