Supporto per la Formazione e il Lavoro con vantaggi (anche) per il datore di lavoro

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Supporto per la Formazione e il Lavoro con vantaggi (anche) per il datore di lavoro

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023 del decreto ministeriale attuativo è tutto pronto (o quasi) per l’avvio, dal 1° settembre 2023, del Supporto per la Formazione e il Lavoro. All’appello mancano infatti solo le istruzioni operative per la presentazione della domanda che, come annunciato dall’INPS nel comunicato stampa del 25 agosto 2023, saranno rese note a breve.

Pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale anche il decreto che regola le modalità di funzionamento del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, la piattaforma che consentirà di gestire sia il Supporto per la Formazione e il Lavoro sia l’Assegno di inclusione (ADI), quest’ultimo in vigore dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del Reddito di Cittadinanza.

In cosa consiste il nuovo Supporto per la Formazione e il Lavoro? Chi ne beneficia e a quali condizioni? E a quali incentivi dà diritto?

Vediamolo di seguito.

Cosa è il Supporto per la Formazione e il Lavoro

L’articolo 12 del decreto lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro.

Si tratta di una misura di attivazione al lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa attuata mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023, traccia le linee guida da seguire per il suo avvio, definendo le modalità di richiesta, attivazione e funzionamento della misura.

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Beneficiari

Il Supporto per la formazione e il lavoro è rivolto ai componenti dei nuclei familiari in età lavorativa (tra i 18 e i 59 anni) in condizioni economiche disagiate che non possono beneficiare dell'assegno di inclusione ovvero di soggetti che fanno parte di nuclei familiari che beneficiano dell’assegno e che volontariamente decidono di partecipare alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa.

Più nel dettaglio, sono due le macro categorie di soggetti che possono presentare domanda di accesso al SFL:

1) singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione;

2) i singoli componenti dei nuclei familiari che percepiscono l'assegno di inclusione (articoli 1 e seguenti del decreto-legge n. 48 del 2023) e che, pur non essendo tenuti a partecipare ai percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, vi partecipano volontariamente purché non siano calcolati nella scala di equivalenza. È il caso dei soggetti disabili, di soggetti di età pari o superiore a 60 anni, di titolari di pensione diretta, di malati oncologici, di componenti con carichi di cura o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e delle donne vittime di violenza.

Per accedere alla misura è richiesto il possesso dei requisiti previsti per l’accesso all'assegno di inclusione (art. 2, comma 2, decreto-legge n. 48 del 2023), con la sola esclusione del requisito economico relativo al possesso di un ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro (lettera b), numero 1, decreto-legge n. 48 del 2023).

ATTENZIONE: Per espressa previsione, la soglia dei 6.000 euro annui si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini dell'ISEE.

Domanda e patto di attivazione digitale

L’interessato in possesso dei requisiti deve inviare, all'INPS, domanda di accesso al SFL con modalità telematiche (si attendono al riguardo specifiche istruzioni dell’Istituto).

Nella domanda, che può essere presentata direttamente o presso gli istituti di patronato (o, dal 1°gennaio 2024, presso i centri di assistenza fiscale), l'interessato rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (qualora non vi sia già una dichiarazione attiva) e autorizza espressamente la trasmissione dei dati ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, dimostrando l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Sulla domanda l’INPS attiverà i controlli di routine e, in caso di accoglimento, comunicherà al richiedente di accedere al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa per sottoscrivere il patto di attivazione digitale.

Il percorso di attivazione infatti viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel SIISL attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.

Nel patto di attivazione digitale il beneficiario:

  • fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico;
  • individua almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione.
  • si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Stipula del patto di servizio personalizzato

Sottoscritto il patto di attivazione digitale, il beneficiario viene convocato dal servizio per il lavoro competente (tramite il Sistema informativo Unitario, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica) per la stipula del patto di servizio personalizzato.

NOTA BENE: Se il beneficiario ha già un patto di servizio personalizzato attivo o rientra tra i soggetti già coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio personalizzato viene aggiornato o integrato.

Attraverso il SIISL e sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l'interessato può ricevere (o individuare autonomamente, dandone comunicazione al SIISL per il tramite del soggetto con cui è stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato) offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività.

ATTENZIONE: È bene sottolineare che tra le misure di SFL rientrano tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro organizzate a livello nazionale, regionale o locale (allegato B, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 gennaio 2018, n. 4, Lep da E) a O), ivi comprese quelle del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL) (Missione 5, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza). Rientra inoltre tra le misure di SFL anche il servizio civile universale.

La partecipazione alle attività previste dal patto di servizio personalizzato, compresa l'iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta il riconoscimento, per tutta la loro durata e nel limite massimo di 12 mensilità, di una indennità di partecipazione pari a 350 euro mensili erogati dall’INPS mediante bonifico mensile.

Incentivi e agevolazioni in caso di assunzione

Il decreto 8 agosto 2023 (articolo, 4, comma 6) conferma l’estensione al Supporto per la Formazione e il Lavoro degli incentivi contributivi e delle agevolazioni economiche previsti, per l'assegno di inclusione, dall'art. 10 del decreto-legge n. 48 del 2023.

Per utilità, si ricorda che ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari del Supporto per la Formazione e il Lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L'esonero totale è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo complessivo di 24 mesi.
Ai datori di lavoro privati che assumono invece con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero contributivo del 50%, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo annuo pari a 4.000 euro (riparametrati e applicati su base mensile).

Confermati anche gli incentivi economici previsti per le agenzie per il lavoro, gli enti del Terzo settore, le imprese sociali e gli altri soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione per la specifica attività di mediazione svolta a favore del datore di lavoro.

Obblighi e sanzioni

Il beneficiario dell'indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni 90 giorni.

La mancata conferma dell'attività rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione dei servizi competenti tramite la piattaforma SIU comporta la sospensione del beneficio.

La mancata adesione per rifiuto o abbandono dell'attività ovvero la mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un'offerta di lavoro con le caratteristiche di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 48 del 2023 determinano invece la decadenza dal beneficio.

Erogazione delle misure di politica attiva

Il decreto 8 agosto 2023 dispone inoltre che sono abilitati ad accedere ed operare nell'ambito del SIISL per l'erogazione delle misure di politica attiva, i seguenti soggetti, per gli ambiti di rispettiva competenza e titolarità:

a) i centri per l'impiego (art. 18, decreto legislativo n. 150/2015);

b) le agenzie per il lavoro (art. 4, decreto legislativo n. 276/2003), i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione (art. 6 del medesimo decreto legislativo) e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (art. 12, decreto legislativo n. 150/2015);

 c) gli enti di formazione, ivi compresi gli enti bilaterali, accreditati dalle regioni e province autonome;

 d) i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (art. 118, legge n. 388 del 2000) e i fondi bilaterali (art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 276/2003);

 e) gli enti titolati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

 f) i comuni, in forma singola o associata, o loro ripartizioni sub territoriali aventi autonomia amministrativa;

 g) gli enti di servizio civile universale;

 h) i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA).

Incompatibilità con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza

Infine vale la pena evidenziare che il SFL è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

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