Tax credit energia e gas I e II trimestre, in scadenza l’utilizzo

Pubblicato il



Tax credit energia e gas I e II trimestre, in scadenza l’utilizzo

Ultimi giorni per fruire dei crediti d’imposta energia e gas relativi al primo e secondo trimestre del 2023: c’è tempo fino al 16 novembre 2023.

ATTENZIONE: La scadenza fissata al 16 novembre è stata anticipata rispetto all’originario termine del 31 dicembre 2023 dall’articolo 7 del decreto legge n. 132 del 29 settembre 2023 (cosiddetto Decreto Proroghe fiscali).

Vediamo in cosa consistono tali bonus e come devono essere utilizzati.

Bonus imprese prodotti energetici

Nel corso del 2022 e 2023, sono state emanate dal legislatore numerose disposizioni normative che riconoscono alle imprese, a determinate condizioni, un credito d’imposta pari ad una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento. In particolare, il beneficio è riconosciuto:

  • alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore);
  • alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore);
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale;
  • alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca.

NOTA BENE: La percentuale di credito d’imposta riconosciuto alle suddette imprese può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 45% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Le imprese beneficiarie dei suddetti crediti d’imposta possono utilizzarli in compensazione tramite modello F24, indicando uno dei codici tributo emanati dall’Agenzia delle Entrate, da inserire nella “sezione erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria.

ATTENZIONE: I crediti devono essere fruiti inderogabilmente entro i termini stabiliti dal legislatore. In nessun caso, anche qualora non utilizzato entro il termine previsto, il credito d’imposta dà luogo a rimborso.

Bonus energia e gas relativi al I e II trimestre 2023, la normativa

A prevedere il riconoscimento dei suddetti crediti d’imposta anche per il primo trimestre dell’anno 2023 è stato l’articolo 1 commi 2-8 della legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), che in presenza delle condizioni richieste, ha riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 35% per le imprese non energivore.

Con riferimento al secondo trimestre dell’anno in corso, è intervenuto, invece, l’articolo 4 del DL Proroghe fiscali (n. 34/2023) che ha previsto per il II trimestre 2023 una notevole riduzione dell’agevolazione, riconoscendo un tax credit pari al 20% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 10% per le imprese non energivore.

NOTA BENE: Anche i citati crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del DLgs. 241/97, entro un termine preciso originariamente fissato al 31 dicembre 2023.

ATTENZIONE: Tale scadenza è stata anticipata dal cosiddetto Decreto Proroghe fiscali.

Bonus energia in compensazione, c’è un anticipo di 45 giorni  

Il Decreto legge, che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, è stato approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 27 settembre ed è, ora, all’esame del Senato per essere convertito in legge entro il 28 novembre 2023.

Il provvedimento - che ha incorporato tutti quei rinvii da tempo richiesti dalle varie categorie professionali, quali: la proroga dei termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della prima casa e dei termini per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci, solo per citare alcuni rinvii - ha disposto anche un anticipo.

Per un approfondimento delle altre proroghe si rinvia al post: "Assegnazione agevolata beni ai soci c’è la proroga. Tutti gli altri slittamenti".

L’anticipo è proprio riferito al bonus energia per le imprese con riferimento alle spese sostenute nel I e II trimestre dell’anno 2023.

Il decreto legge n. 132/2023, infatti, è intervenuto sia sulla Legge n. 197/2022 che sul Decreto legge n. 34/2023 sostituendo le parole “31 dicembre 2023” con “16 novembre 2023”.

ATTENZIONE: Pertanto, i crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 e al II trimestre 2023 dovranno essere utilizzati al massimo entro il 16 novembre 2023.

Tax credit energia e gas I e II trimestre 2023, quali codici tributo?

I codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante relativi al primo e secondo trimestre 2023 sono stati istituiti, rispettivamente, con le risoluzioni n. 8 del 14 febbraio e n. 20 del 10 maggio 2023.

Nella tabella vengono riepilogati i codici tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24.

 

 

CODICI TRIBUTO

Imprese

I trimestre 2023

II trimestre 2023

Energivore

7010

7015

Non energivore

7011

7016

Gasivore

7012

7017

Non gasivore

7013

7018

ATTENZIONE: I crediti di cui ai codici tributo 7010, 7011, 7012 e 7013 (relativi al primo trimestre 2023) e ai codici 7015, 7016, 7017 e 7018 (relativi al secondo trimestre 2023), devono essere utilizzati entro il 16 novembre 2023.

Cessione del credito

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i crediti d'imposta possono essere ceduti, per l’intero importo, secondo le modalità e i termini definiti con vari provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

A tal fine, è necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione della cessione del credito; coloro che hanno acquistato il credito (cessionari) possono utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, oppure cederlo ulteriormente per l’intero importo.

ATTENZIONE: I cessionari devono utilizzare i crediti in compensazione entro gli stessi termini suindicati previsti per le imprese beneficiarie che li hanno ceduti, ossia entro il prossimo 16 novembre.

I codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24 sono stati istituiti con le risoluzioni nn. 59 dell’11/10/2022, 73 del 13/12/2022, 2 del 30/01/2023, 17 del 6/04/2023 e 41 del 7/07/2023.

Di seguito una tabella riepilogativa dei codici per i cessionari.

 

CODICI TRIBUTO CESSIONARI

Imprese

I trimestre 2023

II trimestre 2023

Energivore

7746

7751

Non energivore

7747

7752

Gasivore

7748

7753

Non gasivore

7749

7754

 

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito