Tax credit settore energetico e aliquote Iva gas. Istruzioni Entrate

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Tax credit settore energetico e aliquote Iva gas. Istruzioni Entrate

Arrivano dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni operative sulle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas, nonché sull’aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per combustione.

Al fine di contenere gli incrementi dei prezzi del settore energetico sono stati emanati una serie di provvedimenti legislativi, che hanno annunciato la proroga di alcuni crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativamente al primo semestre del 2023.

Tali tax credit erano stati inizialmente previsti per il periodo d’imposta 2022, ma sono stati poi prorogati dal decreto “Aiuti-quater (DL n. 176/2022), dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022) e dal “Decreto Bollette” (DL n. 34/2023) anche per il primo e secondo trimestre 2023.

Analogamente, a sostegno delle imprese “gasivore/non gasivore” è intervenuto l’articolo 3-bis del DL n. 57/2023 (convertito dalla Legge n. 95/2023), che sancisce che le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%.

Vediamo quali sono i principali chiarimenti resi dall’Amministrazione finanziaria nella circolare n. 24/2023, con riferimento a queste agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas.

Crediti d’imposta per acquisto di energia e gas primo e secondo trimestre 2023

Nel documento di prassi n. 24 del 2 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate riepiloga le percentuali dei crediti d’imposta riconosciuti anche per il primo e secondo trimestre del 2023, specificando anche le modalità di determinazione e di utilizzo.

Allo stesso modo, per consentire l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, vengono riepilogati anche i codici tributo che sono stati istituiti con la risoluzione n. 8/E del 14 febbraio 2023, per i crediti d’imposta riconosciuti per il primo trimestre, e con la risoluzione n. 20/E del 10 maggio 2023, per quelli estesi anche al secondo trimestre dell’anno in corso.

Riguardo a questi tax credit, l’Agenzia fornisce ora una serie di precisazioni.

In primo luogo, si puntualizza che sia i crediti d’imposta relativi al primo trimestre 2023 sia quelli concernenti il secondo trimestre 2023 non possono essere chiesti a rimborso.

Con riferimento ai crediti d’imposta in favore delle imprese “energivore” e “non energivore”, si evidenzia, in via generale, che, ai fini della verifica del presupposto per l’accesso a detti benefici, non rientra nella nozione di “sussidio” il credito d’imposta riconosciuto per il trimestre precedente

ATTENZIONE: Le imprese beneficiarie del contributo relativo sia al primo che al secondo trimestre 2023, potranno utilizzare il credito esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2023.

Inoltre, i crediti d’imposta del primo e del secondo trimestre 2023 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

È fatta salva, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  • società appartenenti a un gruppo bancari;
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

NOTA BENE: Il fatto che i suddetti crediti d’imposta siano cedibili “solo per intero” implica che l’eventuale utilizzo parziale del credito in compensazione tramite modello F24 non consente, in ogni caso, la cessione della quota non utilizzata.

Inoltre, la cessione dei crediti in commento deve essere oggetto di apposita comunicazione che dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra:

Nel documento di prassi n. 24/E/2023, vengono forniti ulteriori chiarimenti anche rispetto ai crediti d’imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

NOTA BENE: Rispetto ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e al quarto trimestre 2022 è stato prorogato al 30 settembre 2023 il relativo termine di utilizzo.

Per i crediti del terzo e quarto trimestre dello scorso anno, infatti, era previsto che i beneficiari erano tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo 2023, l’importo del contributo maturato nell’esercizio 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del bonus non ancora fruito.

L’Agenzia delle Entrate specifica, ora, che se la suddetta comunicazione non è avvenuta nel termine indicato, i beneficiari possono utilizzare in compensazione la somma dopo il 16 marzo 2023, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis.

ATTENZIONE: Per la remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del Dl n. 16/2012 è necessario inviare il modello dimenticato (o contenente dati errati) entro il 30 settembre 2023 (risoluzione n. 27/E/2023).

Riduzione aliquota Iva nel settore del gas naturale

Nella circolare n. 24/2023 vengono fornite indicazioni anche sulla riduzione temporanea al 5% dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione avvenute nel terzo trimestre 2023, così come stabilito dall’art. 3-bis, c. 4, del DL n. 57/2023.

L’aliquota IVA del 5% è applicabile, seppure in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%.

L’agevolazione trova applicazione con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse sia per i consumi stimati, sia per quelli effettivi. In caso di contabilizzazione sulla base di consumi stimati, l’aliquota ridotta si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti in base ai consumi effettivi, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi.

Infine, l’aliquota IVA del 5% trova, quindi, applicazione anche con riferimento alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica, prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi al periodo dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi.

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