Tempo determinato, periodo transitorio al termine

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Tempo determinato, periodo transitorio al termine

A partire dal 1° novembre 2018, per le proroghe e i rinnovi dei rapporti a tempo determinato già in corso saranno in vigore solo le nuove regole.

La data spartiacque è il 14 luglio 2018: tutti i contratti a termine stipulati prima del 14 luglio 2018 possono essere prorogati secondo le vecchie regole, purché la proroga sia antecedente al 1° novembre 2018.

Il periodo transitorio è solo:

  • per i rapporti a tempo determinato che il 14 luglio scorso risultavano in corso;
  • per i contratti a termine che sono stati stipulati prima del 14 luglio, che erano già scaduti a tale data e sono oggetto di rinnovo o proroga tra le parti prima del 31 ottobre.

Sta per finire il periodo transitorio – fino al 31 ottobre 2018 - previsto dal Dl 87/2018.

Dal 1° novembre, dunque:

  • la durata massima del primo contratto a termine senza causale diventa di 12 mesi, quella dei rapporti a termine fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore sarà di 24 mesi, salvo previsioni diverse del contratto collettivo applicato dall’azienda;
  • oltre i primi 12 mesi la proroga sarà con causale (per esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria, per sostituire altri lavoratori, per esigenze legate a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria);
  • le proroghe potranno essere al massimo quattro nell’arco di 24 mesi e non più cinque nell’arco di 36 mesi.

Si ricorda che non ci saranno restrizioni su durata massima e proroghe per i rinnovi dei contratti stagionali.

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